Posto auto in condominio no assegnazione esclusiva e definitiva
a cura di Giacomo Scortichini
I posti auto in condominio
L’articolo 1117 del codice civile elenca analiticamente le parti comuni “Sono oggetto di proprietà comune" dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: al comma 2 recita
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune……….
Dunque il nostro codice civile ci dice che l’assemblea di condominio non può assegnare, in via esclusiva e a tempo indeterminato, uno o più posti auto a determinati condomini, senza invece optare per la turnazione: questo perché si tratta di beni comuni, i cosiddetti “ beni indivisibili” sui quali è vietata ogni limitazione all’uso e al godimento spettante a tutti i condomini.
La legge dispone una deroga a detta normativa, solo qualora si abbia un consenso unanime di tutti i condomini, a destinare un “bene” comune ad un uso esclusivo o comunque non in linea con il comune e libero godimento da parte di tutti i proprietari.
Lo spunto di questa riflessione lo fornisce una recente sentenza della Cassazione, che ribadisce, nel merito, che il cortile condominiale è una delle aree rientranti tra i beni appartenenti a tutti i condomini, rientrato tra i “ beni indivisibili”, cioè tra quei beni destinati al libero e pari godimento da ciascun condomino.
E’ bene chiarire che il concetto di “ libero godimento” deve intendersi nel rispetto del diritto altrui, per cui sono escluse le “alterazioni della destinazione d’uso” e “l’impedimento del pari godimento altrui”
Quanto sinora esposto esclude una assegnazione dei “posti auto” che sia esclusiva e “definitiva”, perché, come già detto questa è una situazione che può verificarsi alla sola condizione che tutto il condominio, all’unanimità decida di destinare a Tizio, in via esclusiva e definitivamente, un bene nato e concepito per essere indivisibile proprio a garanzia del libero godimento da parte di tutti i condomini.
Fuori da tale eccezione resta comunque il fatto che il singolo condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può inoltre sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
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