Pensione di reversibilità di coniuge scomparso
a cura di Giacomo Scortichini
Reversibilità pensionistica del coniuge scomparso.
Se Tizio sposato con Caia, un giorno scompare, si perdono le sue tracce; succede che tutta la comunità e le forze dell’ordine si prodigano nella ricerca purtroppo senza risultati; niente, sparito nel nulla.
Se il marito scompare, la pensione, dal giorno della scomparsa viene liquidata al coniuge a titolo provvisorio e nei limiti delle quote di reversibilità previste dalla legge.
Questo è il sunto della sentenza della Corte dei Conti di Trento in un giudizio pensionistico sollevato dalla vedova di un dipendente pubblico scomparso.
La vedova aveva richiesto all’Inps la pensione di reversibilità spettante ai superstiti a seguito della sentenza di morte presunta del proprio marito.
La sentenza di morte presunta è stata pronunciata nel 2013, undici anni dopo la scomparsa.
La donna ha sostenuto che la decorrenza del trattamento pensionistico deve essere fatta risalire alla data della scomparsa e non a quella della domanda di pensione, a differenza di quanto sostenuto dall’Inps che le avrebbe erogato solo i ratei arretrati maturati nell’ultimo quinquennio da quest’ultima data.
L’Inps si è costituito in giudizio sostenendo che la decorrenza della pensione sarebbe ancorata, secondo la stessa normativa, alla data di cessazione del rapporto di lavoro; rilevando che, in ogni caso, il trattamento di reversibilità non potrebbe decorrere che dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
I giudici hanno osservato che lo scomparso è da ritenersi deceduto dal giorno della scomparsa ed il diritto al trattamento di reversibilità deve ritenersi correttamente azionato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di scomparsa e non di quello di “morte presunta”.
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