Parti comuni dell'edificio, i balconi.
a cura di Giacomo Scortichini
I balconi possono divenire parti comuni del condominio.
L’articolo 1117 del codice civile individua le parti comuni dell’edificio sulla base di criteri che fanno riferimento a:
- Servizi di uso e godimento comune.
- Locali accessori destinati al servizio generale dello stabile.
- Parti che formano la struttura dell’edificio.
Per quanto concerne i “balconi” possiamo affermare, che pur non facendo parte dell’assetto struttura dell’edificio, né essendo rappresentativi di comune godimento o di servizio generale dello stabile, assumono una valenza comune da un punto di vista estetico dell’edificio ed in questo senso, e solo in questo senso possono rivelarsi come ambiti “comune” dell’edificio.
Non sono infatti trascurabili, sia in termini di godimento estetico che di decoro e persino di valorizzazione dell’immobile nel suo complesso, il fatto che “l’allestimento dei balconi” rispondano a criteri di estetica comune.
A tal proposito si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 10848 del 2020 con espresso riferimento alle ringhiere ed i divisori dei balconi di un condominio, elementi molto visibili dall’esterno e dunque in grado di assumere una rilevanza estetica in quanto assurti ad elementi decorativi ed ornamentali dell'intero edificio condominiale e pertanto sottratti alla esclusiva disponibilità.
La Cassazione ha dunque statuito che:
“I rivestimenti dei balconi – ringhiere e divisori – devono essere considerati beni comuni dell’edificio in quanto svolgono, in via prevalente ed essenziale, la funzione estetica per l’edificio stesso, divenendo elementi decorativi e ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderla esteticamente gradevole”.
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