Obbligo mantenimento figlio maggiorenne

a cura di Giacomo Scortichini

Figlio maggiore non autonomo economicamente.

I genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i propri figli.
L’articolo 30 della Costituzione assegna ai genitori, unitamente al nostro codice civile, questo dovere diritto.
Quando il figlio, ormai adulto, può considerarsi autosufficiente? In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l’obbligo di mantenimento del figlio resta a carico dei genitori anche al raggiungimento della maggiore età, protraendosi fino a quando questi non diventi autosufficiente o sia accertato che la mancata autosufficienza economica sia da attribuirsi a sua colpa.
Ad esempio Il rifiuto ingiustificato di attività lavorativa è idoneo ad estinguere il diritto al mantenimento.
Lo scarso impegno da parte del figlio a ricercare una autonomia economica può dunque configurare una situazione non più meritevole di aiuto.
L'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, stabilisce la sentenza della Cassazione n. 3426 del 2022 anche per il figlio maggiorenne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica anche se la quantificazione richiede la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
La sentenza ribadisce un principio assodato in giurisprudenza secondo il quale e secondo i dettami costituzionali, spetta a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
In questo ambito, vale a dire il mantenimento, non dobbiamo mai perdere di vista l’aspetto educativo che dovrebbe sostenere la volontà dei figli che, giunti ad una consona età, dovrebbero ricercare una affermazione della propria identità anche attraverso una autonomia economica.
Per quanto riguarda la misura dovuta da ciascun coniuge vi è da aggiungere che dovrà essere individuata anche in funzione di altri elementi; il tenore di vita dal figlio goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori.
Inoltre la Cassazione n. 19077 del 2020 ci dice che non è possibile definire, sotto il profilo economico, il figlio indipendente se impiegato con lavori che prevedono assunzioni a tempo determinato, in quanto queste tipologia contrattuale non garantiscono una sufficiente stabilità.
Grazie per l'attenzione dedicataci.

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