Obbligo mantenimento figli, quando cessa.
a cura di Giacomo Scortichini
Mantenimento figli e autonomia economica.
Non esistono risposte univoche, tanto meno certezze, ciò che potrebbe astrattamente guidarci è l’ambito dottrinale e giurisprudenziale, come spesso accade nei vuoti legislativi o nelle riforme, come il diritto di famiglia, da tanto attese.
Ad esempio la Cassazione con sentenza n. 17183 del 14 agosto del 2020 ci dice che, una volta ultimato il percorso formativo, il giovane è tenuto ad impegnarsi attivamente nella ricerca di una attività lavorativa che gli consenta di provvedere ai propri bisogni e, congiuntamente, di affrancarsi da una dipendenza familiare per entrare a pieno titolo nel mondo adulto.
Come in tutto gli ambiti della vita questo perdurante sforzo dei genitori nel mantenere la loro prole ben oltre l’età maggiorenne, dovrà assolutamente basarsi su di un rispetto, già ontologicamente rilevabile nei rapporti affettivi e parentali, che qui si rafforza per la totale dedizione genitoriale.
Dunque se è vero che i nostri tempi mostrano difficoltà d’impiego e altrettanto vero, come ci ricorda la Cassazione, che esistono delle condizioni, come quella matrimoniale, di convivenza, di autonomo nucleo familiare, che rivelano una autonomia raggiunta che dovrà necessariamente includere anche quella economica.
Il tentativo è quello di spingere i giovani verso una completa emancipazione che oltre i 30 anni si presume poter essere ampiamente traguardata.
In ogni caso non è mai esistita una regola chiara per capire fino a quando il figlio maggiorenne può vantare questo diritto.
Negli anni la Cassazione ha offerto degli spunti di riflessione; in primo luogo ha precisato che non esiste un’età prestabilita, oltre la quale cessa l’obbligo di mantenimento, dunque il raggiungimento della maggiore età non ci dice nulla circa l’applicazione del diritto.
Piuttosto ci dice che si può rilevare la cessazione del diritto a fronte di una conclamata autonomia economica del figlio o di una sua precisa volontà di non voler conseguire questa condizione, basti pensare agli studenti universitari che si attardano nel loro percorso accademico e quelli in attesa del “lavoro perfetto".
Diverso è il caso in cui il figlio sia affetto da gravi patologie invalidanti che ne limitino la capacità lavorativa o la capacità di autodeterminarsi.
Non dobbiamo comunque dimenticare che l’attuale mercato del lavoro si caratterizza per precarietà e discontinuità.
Rispetto al passato il lavoro a “tempo determinato” è ormai una regola, specie per ciò che riguarda i nostri giovani, per cui nel caso di specie si andrebbe a determinare una autonomia economica a termine che suggerisce come la richiesta dell’esonero del mantenimento, possa non trovare una grande condivisione perché, nel caso di specie, esistono sia buona volontà che determinazione al fine di rendersi autonomi, che si confrontano con una società ed un mondo del lavoro incapace di accogliere, strutturalmente, queste giovani esistenze.
Concludendo possiamo affermare che sono tante le considerazioni da fare in questo ambito, tante sono le domande circa l’opportunità o meno di perdurare o meno nel mantenimento, a cui spesso il solo giudice sembra deputato a fornire risposte lecite.
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