Nomina di amministratore non socio in società di persone.
a cura di Giacomo Scortichini
Nella SNC è consentito nella SAS no.
Nella società a nome collettivo ( S.N.C.) è possibile e consentito dalla legge la nomina di un amministratore non socio
Anche se la responsabilità di rispondere agli eventuali debiti con il proprio patrimonio personale,
potrebbe scoraggiare la scelta.
Per quanto invece riguarda la Società ad Accomandita Semplice non è possibile.
A darne tale divieto è il nostro sistema normativo che con l’articolo n. 2318 del codice civile che statuisce che “ I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari”.
L'amministrazione può essere conferita solamente ai soci accomandatari e non agli accomandanti o ad estranei.
Tuttavia, a differenza della società in accomandita per azioni, nell'atto costitutivo si può prevedere che alcuni accomandatari non siano titolari del potere di amministrazione.
La Cassazione n. 13805 del 2016 chiarisce che “In tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società (nella specie relative ad IVA e IRAP) è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "pendente societate".
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