Lavori straordinari e amministratore condominio.

a cura di Giacomo Scortichini

L'amministratore di condominio e le sue funzioni.

Riassumendo in merito all’argomento in trattazione l'amministratore deve, a norma dell’articolo 1130 del codice civile, assolvere a tutta una serie di funzioni di ordinaria amministrazione siano esse di natura esecutiva, finanziaria, conservativa, di garanzia.
Sempre e comunque nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, sempre e comunque nella consapevolezza che l’assemblea condominiale ha il potere di estendere o ridimensionare dette funzioni.
L’articolo 1135 del codice civile precisa il concetto espresso statuendo che :”L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.
Quindi pur ribadendo il fatto che l’amministratore di condominio è incaricato di compiere solo atti di “ordinaria amministrazione”, l’articolo 1135 del codice civile gli consente di ordinare lavori di “ manutenzione straordinaria” che rivestono carattere di urgenza.
La Cassazione n. 2807 del 2017 ci dice che laddove l’amministratore, abbia speso, nei confronti di terzi il nome del condominio, egli può ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è dirittamente riferibile al condominio, nel caso sussistano ragioni di carattere di urgenza.
Qualora invece i lavori ordinati dall’amministratore non rivestano carattere di urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio.

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