La successione ereditaria
a cura di Giacomo Scortichini

Eredità: tutto quello che devi sapere.
La successione indica il trasferimento dei “diritti”, “ obblighi”, “poteri” dal defunto al successore.
Si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Il “subentro” può avvenire a “ titolo universale” dove l’erede assume tutti i diritti e i doveri del “de cuius” o a “titolo particolare” dove il “subentro” si limita a specifici e definiti rapporti patrimoniali.
Dunque una prima sostanziale distinzione riguarda la figura dell’Erede: Cioè colui che “ subentra” sia per i rapporti attivi che quelli passivi, è dunque colui che risponderà “ dei debiti del de cuius”.
Invece il “legatario” è colui che acquista specifici diritti patrimoniali e non è chiamato a rispondere dei “ debiti del de cuius”
Spesso accanto al dolore della perdita si somma una inconsapevolezza sul da farsi, proviamo a fare ordine:
1) I successori devono accertarsi dell’esistenza o meno di un testamento. ( di norma il Notaio ne da notizia agli interessati), nel caso non ci fosse il testamento si procederà alla “successione legittima”.
2) Se si procedete con la “ successione legittima” si inizia con la sua “apertura”, poi si individuano i “titolati a succedere” ( per testamento o per legge), infine si darà comunicazione a tutti gli interessati del patrimonio del defunto.
3) Dunque si entra nella fase dove tutti i soggetti legittimati al “subentro” avranno coscienza delle proprietà dei beni mobili e immobili che saranno trasferiti agli eredi secondo le quote stabilite dal grado di parentela e dalla legge, sapendo che si diventa eredi solo dopo aver accettato l’eredità.
4) La legge prevede che tutti coloro che hanno beneficiato della devoluzione successoria per un importo superiore ai 100.000 euro, entro un anno dalla morte del de cuius sono tenuti a presentare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la “ Dichiarazione di successione”.
“Sia il coniuge ( o la persona legata da unione civile) e i parenti in linea retta a cui è stato devoluto un attivo ereditario non superiore a € 100.000,00, senza beni immobili o diritti reali immobiliari su fabbricati o terreni, sia chi ha rinunciato all’eredità e al legato, non deve presentare la dichiarazione di successione. Gli eredi in tali condizioni hanno l’obbligo di effettuare dichiarazione di responsabilità, con la quale confermeranno la sussistenza delle condizioni di cui sopra”.
5) Nel caso esista un testamento la volontà del defunto è rispettata nei limiti imposti dalla legge. Questo al fine di salvaguardare gli “eredi legittimi”, cioè i parenti più prossimi ( quota legittima) o ( quote di riserva).
Nel caso in cui il limite, nel testamento, non rispetta questo limite il testamento può essere impugnato, per “riduzione” come di seguito indicato:
Quote di riserva ( non disponibili dal defunto testatore)
- Un solo figlio – ½
- Due o più figli –2/3
- Coniuge ½ più il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare
- Ascendenti legittimi 1/3
- Coniuge 1/3 con un solo figlio 1/3(coniuge diritto abitazione)
- Coniuge ¼ con due o più figli ½ (coniuge diritto abitazione)
- Ascendenti ¼ coniuge ½ (coniuge diritto abitazione)
L’accettazione dell’eredità può essere Espressa o Tacita; Pura e Semplice o con Beneficio di Inventario.
Espressa : Quando in un atto pubblico o una scrittura privata i soggetto ha assunto il titolo di erede
Tacita : Per fatti concludenti che non avrebbe avuto il diritto, ed in taluni casi anche la possibilità, di compiere se non avesse assunto implicitamente il titolo di erede.
Pura e semplice: Senza obiettare o sollevare alcunché
Con beneficio di inventario: Consente all’erede di lasciare distinti il suo patrimonio con quello avuto in lascito; in questo modo si potrà accettare l’eredità senza assumere debiti del defunto superiori a quanto ricevuto dalla successione. Stiamo parlando di un beneficio facoltativo, che però si rende obbligatorio se riferito a:
- Minori e interdetti
- Per minori emancipati e inabilitati
- Per persone giuridiche, fondazioni ed enti non riconosciuti, escluse le società commerciali
In questi casi deve essere trascritta con atto di accettazione dal Tutore o dal Genitore, con autorizzazione del Giudice Tutelare anche per minori e interdetti.
È possibile rinunciare all’eredità, quindi di non subentrare nella posizione giuridica del de cuius, attraverso espressa dichiarazione scritta, dal Notaio o presso la cancelleria del tribunale entro 10 anni dalla morte del de cuius.
Questo è un atto impugnabile, sia dagli stessi soggetti che hanno inteso effettuare la rinuncia, magari indotta con violenza o minacce, o dai creditori dei rinuncianti che vedrebbero così ridotte le possibilità di vedere ristorati i loro crediti.
La rinuncia è un atto revocabile, sempre nei termini di 10 anni.
La legge esclude anche gli “indegni” dall’asse ereditario, ma non per loro volontà ma a cagione del loro deprecabili comportamenti nei confronti del defunto o dei suoi congiunti.
Commenti
Aggiungi un commento