La separazione consensuale
a cura di Giacomo Scortichini
Separazione consensuale, tutela dei figli e del coniuge.
La “separazione consensuale” è una condizione intermedia in cui la coppia palese delle difficoltà nel proseguire il loro rapporto coniugale senza che vi sia ancora una scelta definitiva che potrà vedere i coniugi intraprendere o la via del “divorzio” o quella della “riconciliazione”; passaggio dovuto visto che gli “effetti civili” del matrimonio non possono venire meno senza aver prima attivato l’istituto della “separazione coniugale”.
Stiamo parlando di un istituto giuridico che il legislatore ha previsto onde consentire ai coniugi di separare le loro strade attraverso un percorso condiviso che alleggerisca tempi di realizzazione, costi e tipiche conflittualità che spesso caratterizzano la “Separazione Giudiziale”, dai cui solitamente emerge un “addebito” a carico di un coniuge, cosa esclusa nella “separazione consensuale”.
Per quanto si possa parlare di un percorso facilitato è bene ricordare che “l’accordo tra i coniugi non è sufficiente a determinare lo stato di “separazione consensuale”, infatti perché si acquisisca lo status di “separato” serve l’omologazione del Tribunale” (articolo 711 codice procedura civile) Il Presidente del Tribunale, preso atto degli accordi raggiunti, indaga, attraverso un colloqui individuale e di coppia se esistono le condizione per una “riconciliazione”; nel caso in cui i coniugi non manifestino questa volontà, saranno valutati gli accordi tra loro raggiunti che dovranno garantire in primis i figli e poi il dignitoso sostentamento di entrambe i coniugi.
Se nell’accordo non emergono elementi che possano far ritenere insufficienti le garanzie, specie per la prole, si procede alla omologazione della “separazione consensuale”, che obbliga legalmente entrambi i coniugi ad osservare scrupolosamente quanto definito in fase di accordo.
I Figli
Il punto più delicato riguarda l’assegnazione dei figli minori. I recenti orientamenti pedagogici e giurisprudenziale suggeriscono un “affidamento congiunto”. La presenza di entrambe i genitori sarà sicuramente più efficace nel percorso educativo e nella strutturazione dell’identità e dell’autostima dei ragazzi.
L’affido esclusivo si può realizzare nel solo caso uno dei due genitori non offra le dovute garanzia di affidabilità emotiva e morale.
Ciò che deve essere assolutamente chiaro è che le scelte” devono andare verso l’esclusivo interesse dei figli”
Il domicilio familiare
Nel caso di coniugi comproprietari, in fase di accordo dovrà essere stabilito a chi andrà il diritto di abitare la casa, che comunemente coincide con l’abitazione dei figli.
Nel caso il proprietario sia solamente uno dei due ex coniugi manterrà la sua proprietà esclusiva, tenuto sempre conto che i figli dovranno vivere presso chi potrà porre loro la maggiore attenzione.
Revisione degli accordi
Come spesso accade nel corso del tempo molte cose possono cambiare sia in ambito patrimoniale, affettivo, che lavorativo ecc.
Se sussiste un accordo tra i coniugi e possibile rivedere l’accordo originario, tenuto sempre nella massima considerazione il benessere psico-fisico della prole.
Qualora l’istanza di modificare gli accordi originari riguardi un solo coniuge, senza l’accordo dell’altro, sarà lui stesso a presentare ricorso al Tribunale riportando quelle che sono le ragioni della richiesta di revisione.
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