La clausola risolutiva espressa

a cura di Giacomo Scortichini

I contraenti possono convenire espressamente la risoluzione.

L’articolo 1456 del codice civileI contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità da essi stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva”.
Il legislatore ha inteso offrire ai contraenti uno strumento di “autotutela privata”, consentendo alle parti il potere di risoluzione.
Dunque la cosa centrale è che sussista una chiara descrizione della violazione che sarà oggetto della risoluzione contrattuale.
Quindi al verificarsi di un inadempimento debitorio, se specificatamente previsto, il creditore può dichiarare di volersi avvalere della “clausola risolutiva espressa”.
Si pensi ad un contratto di locazione dove viene prevista la “clausola risolutiva espressa” non rimandando all’ordinamento la risoluzione contrattuale per ratei d’affitto non pagati, bensì e unilateralmente ai contraenti nel momento in cui venisse meno, ad esempio, il pagamento del primo canone di locazione; il tutto per decisione del creditore di volersi avvalersi della clausola..
Bisogna comunque tenere presente che l’articolo 1341 del codice civile ci dice che “
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, se le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

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