La caparra penitenziale e confirmatoria

a cura di Giacomo Scortichini

La caparra penitenziale e confirmatoria è posta a tutela delle parti.

La “caparra” consiste nell’anticipo di una somma in denaro o altro bene versata a titolo di reciproca garanzia nel caso in cui vi sia un inadempimento contrattuale o un recesso contrattuale.
Pur essendo estremamente esteso il suo campo di applicazione, solitamente nel contratto di compravendita di immobili viene posta a garanzia
di eventuali inadempimenti.
L’importo versato a titolo di “caparra” non è soggetto ad IVA in quanto non trattasi di corrispettivo di una prestazione, per cui non è necessaria l’emissione di fattura.
Non dobbiamo però dimenticare di indicare nel contratto espressamente la “
caparra”, perché in questo caso si configurerebbe come “acconto” assumendo rilievo ai fini dell’IVA e dunque della fatturazione. L’articolo 1386 del codice civile statuisce che “Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta”.

E’ bene precisare che la “caparra” può essere confirmatoria o previdenziale:

La caparra confirmatoria consiste nella consegna al momento della conclusione del contratto di una somma in denaro o di un bene fungibile a garanzia dell’impegno assunto che, nell’inadempienza di uno dei contraenti contraenti, questi, entro un determinato tempo, dovrà versare all’altro sottoscrivente, che voglia perciò recedere dal contratto il doppio dell’importo da lui versato, o, nel caso contrario, trattenere l’importo versato dall’inadempiente.

La caparra “previdenziale” si applica nei casi in cui nel contratto sia previsto il “diritto di recesso” esercitando così una funzione risarcitoria verso chi a subito il recesso dell’altro contraente.
Inoltre questa misura consente alla parte, a fronte del corrispettivo economico, di liberarsi dal contratto, purché espressamente prevista in ambito contrattuale.

Se colui che recede è il soggetto che ha versato la caparra penitenziale perderà l’importo versato, di contro, se il recedente è colui che ha ricevuto la caparra penitenziale, dovrà restituire il doppio dell’importo ricevuto.

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