Infortunio durante ora di ginnastica, danno e risarcimento

a cura di Giacomo Scortichini

Danno e risarcimento per lesioni a ginnastica.

L’ora di ginnastica o educazione fisica è sempre molto attesa dai giovani che possono liberare tutta la loro energia vitale e divertirsi ma può nascondere, in considerazione delle tante possibili attività, dei pericoli.

Traumi distorsivi, contusivi, distrazioni o strappi muscolari, lesioni ai legamenti e tanti altri incidenti più o meno gravi, possono accadere.

La domanda che intendiamo porci è in quali casi, chi e in che misura dovrà risarcire l’eventuale danno.

A questa domanda fornisce la risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35281/2021, con la quale afferma  che l’alunno che si infortuna durante l’ora di educazione fisica deve essere risarcito del danno subito, nel caso in cui l’istituto scolastico non sia nella condizione di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento lesivo.
Sono inoltre irrilevanti le dinamiche che hanno condotto alla realizzazione del sinistro visto che spetta all’istituto scolastico sorvegliare e tutelare la incolumità dei propri allievi, all’interno della sua struttura e durante il tempo della lezione.

Dunque nulla rileva neanche il criterio del “rischio sportivo consentito”, ossia il principio secondo il quale, l’atleta, consapevole dei potenziali danni a cui va incontro durante lo svolgimento della sua attività, ne assume la responsabilità, esonerando dal risarcimento i comportamenti che, nell’ambito di una determinata disciplina sportiva, saranno considerati leciti, anche se non regolari, si pensi ad una semplice partita di calcetto, o qualsiasi altra disciplina che può esporre a dei rischi.

Questo perché i ragazzi sono stati affidati alla scuola, che assume l’onere della loro incolumità e quindi dovrà agire con la massima diligenza al fine di non consentire il verificarsi di eventi lesivi, attraverso un continuo e assiduo controllo degli alunni e impedendo loro anche di attivare condotte che potrebbero esporli al pericolo di procurarsi dei danni fisici.
   
E’ allora il ministero dell’Istruzione chiamato, insieme all’istituto scolastico, a risarcire i danni.
L’articolo 2048 del codice civile afferma che “ Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori e non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone suindicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

La prova liberatoria può essere fornita nel caso l’insegnante riesca a dimostrare di essere stato costantemente presente ed aver modulato le difficoltà degli esercizi tenendo nella dovuta considerazione lo stato fisico e la condizione atletica dell’alunno, avendo avuto cura di far  riscaldare gli allievi prima di effettuare gli esercizi più impegnativi e addestrandoli al loro compimento, fornendogli tutte le informazioni necessarie per eseguirli correttamente.

L’azione legale per ottenere il risarcimento dei danni, nel caso il danneggiato sia minorenne, deve essere esercitata dai genitori nei confronti dell’istituto scolastico e del Miur (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) obbligato insieme alla scuola a indennizzare il danno, tramite l’assicurazione Inail.
Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova al danneggiato spetta dimostrare che l’evento lesivo si è determinato all’interno della scuola durante l’ora di lezione e l’entità delle lesioni attraverso una puntuale documentazione medica che attesti tutti gli elementi valutativi inerenti in danno subito.
Mentre all’istituzione scolastica spetta dimostrare di aver attivato ogni mezzo a sua disposizione al fine di evitare l’evento lesivo e questo è ottenibile solo e attraverso la “prova liberatoria”.

La dinamica del fatto non assume una rilevanza fondamentale essendo sufficiente una qualsiasi testimonianza per far instaurare il nesso di causalità, elemento di gran lunga più significativo.

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