Indivisibilità delle parti comuni dell'edificio
a cura di Giacomo Scortichini

La divisione e condizionata dalla qualità del godimento.
L’articolo 1119 del codice civile statuisce che “Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio” .
Quando parliamo di maggiore o minore comodità d’uso dobbiamo intenderci su cosa si voglia rappresentare.
Il riferimento più aderente è sicuramente riferibile alla funzionalità di accesso e di utilizzo; dunque prima di assumere qualunque decisione sarebbe opportuno effettuare una valutazione del bene comune che si intende dividere e una proiezione su ciò che sarà, o con molta probabilità, potrà essere la qualità del godimento dopo la divisione.
Inoltre un altro approfondimento merita l’espressione “ con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”, perché, in via cautelativa si richiede il consenso di tutti i condomini al fine di evitare che anche un solo condomino risulti danneggiato nel godimento dalla decisione assunta.
Dunque quella che il legislatore a previsto è un particolarità, una deroga alla norma di “indivisibilità di parti comuni”, a patto che non di determinino danni i privazioni per alcuno.
Appare però apprezzabile il tentativo di garantire una possibilità di divisione, a favore di uno o più condomini, lasciando però immodificato il diritto ed il godimento altrui.
Lo scopo è quello di inserire una elasticità ad un sistema che non può che essere rigido, perché volto a garantire l’interesse della collettività, che però non passa solo nella cristallizzazione normativa di indivisibilità, ma apre anche ad una divisibilità possibile; possibile perché incapace di non ledere gli altrui diritti e, nel contempo, offrire la possibilità di non precludere eventuali evenienze in grado di rafforzare il godimento del singolo soggetto mantenendo i medesimi standard di godimento per la collettività dei condomini.
La Cassazione del 1978 offre un esempio molto calzante rispetto al concetto si qui espresso, con riferimento al caso di specie in cui la Corte a dichiarato indivisibile un cortile, destinato, dopo la divisione, a fabbricarvi autorimesse, in considerazione delle limitazioni di luce e delle immissioni moleste che ne sarebbero derivate agli appartamenti dei piani inferiori nonché dell'impossibilità di destinare il cortile stesso a giardino.
Commenti
Aggiungi un commento