Indicazione esemplificativa all'interno del contratto.

a cura di Giacomo Scortichini

Se nel contratto è espresso un caso, non sono esclusi i casi inespressi

Il dispositivo di legge 1365 del codice civile dice che “ Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto”.
I contratti nascono per regolamentare rapporti negoziali, per esprimere le volontà dei contraenti, per circoscrivere gli ambiti applicativi, insomma per definire il perimetro operativo e dirimere dubbi.
Non sono rare le occasione in cui le problematiche da regolamentare all’interno del negozio giuridico non siano particolarmente agevoli e comprensibili.
In questo caso, come in tutti gli ambiti di discreta complessità,
si cercano esemplificazioni attraverso casi di specie o esempi che possano meglio rendere fruibile il contratto.
I casi gli esempi, posti nel contratto a titolo esemplificativo non possono però ritenersi esclusi ad altri casi di cui nell’esempio non si fatta menzione.
Infatti sembra condivisibile la tesi in cui “l’esempio” è posto solo e in quanto elemento chiarificatore per la corretta interpretazione delle rispettive volontà contrattuali.
Dunque l’invito è quello di sottrarre il contratto da una interpretazione eccessivamente rigida, perché l’interpretazione contrattuale non può non ispirarsi ad elementi di buona fede, nel pieno rispetto della rappresentazione della volontà delle parti che il negozio giuridico deve rappresentare in modo genuino, spurio da qualunque possibile strumentalizzazione.
Dunque, per quanto sopra esposto,
la vocazione dichiarativa dell’esempio o del caso non può costituire una condizione che consente una rivisitazione delle reciproche volontà, perché il suo scopo è solo quello di rappresentarle ancora con maggiore chiarezza.

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