Incidente in aree di circolazione private, l'assicurazione RCA paga il danno
a cura di Giacomo Scortichini
L'assicurazione copre il danno anche in aree private.
L’articolo 122 del Codice delle assicurazioni private è stato oggetto di una approfondita interpretazione a causa di un incidente avvenuto in un cortile privato di una palazzina residenziale, dove una persona è stata investita ed uccisa.
Proprio per il fatto che l'incidente fosse accaduto in una area di circolazione privata, l'assicurazione, alla richiesta del risarcimento del danno, ha comunicato ai danneggiati che il ristoro di quanto accaduto non era di loro competenza.
Al diniego di copertura da parte della assicurazioni si è successivamente giunti ad interpellare le Sezioni unite della Cassazione che con sentenza n. 21983 del 2021 ha affermato che l’Assicurazione risponde anche per i sinistri ed i relativi danni occorsi in aree private come parcheggi, cortili, strade, equiparandosi così alla normativa europea.
La Corte, oltre che intimare il pagamento del danno alla assicurazione, ha inoltre precisato che, al fine di una copertura assicurativa, è determinante che il veicolo sia utilizzato conformemente alla sua funzione abituale.
Quindi, da un punto di vista assicurativo, è irrilevante la natura pubblica o privata dell’area di circolazione; inoltre è irrilevante, ai fini del rimborso del danno, che il mezzo abbia causato il sinistro in fase dinamica, ad esempio, la normale circolazione, o in fase pressoché statica la partenza l’arrivo, il parcheggio o l’aver inavvertitamente aperto uno sportello.
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