Inadempimento professionale, danno e risarcibilità.
a cura di Giacomo Scortichini
Inadempienza o ritardo della prestazione Professionale.
L’articolo 2222 del codice civile afferma che “ Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare”
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di attività professionali, la “ diligenza del buon padre di famiglia” è l’elemento che impone al debitore della prestazione di adoperarsi con tutti i mezzi a sua disposizione al fine di soddisfare l’interesse del creditore all’esatto adempimento.
Dobbiamo chiarire che la “diligenza” è ben altra cosa rispetto alla “correttezza” che agisce in un ambito più generale circa il rapporto obbligatorio nel suo complesso.
La diligenza invece si richiama allo specifico adempimento dell’oggetto contrattuale.
Per questo è da ricercare nella “diligenza” un eventuale inadempimento contrattuale;
La domanda da porsi è alla quale fornire una risposta è la seguente:
E’ stato fatto tutto il possibile per onorare l’obbligazione?
A questo quesito deve rispondere il debitore, sapendo che nell’adempimento si “estingue l’obbligo”.
Di contro possiamo giungere alla conclusione che l’inadempimento non estingue l’obbligo.
L’articolo 1218 del codice civile afferma che “ Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova il creditore deve dimostrare la sussistenza del titolo costitutivo del rapporto, mentre al debitore spetta dimostrare l’adempimento o, nel caso di inadempimento, di non essere dipeso dalla sua condotta lesiva.
Tornando all’articolo 1218 la norma parla di “inadempimento” o “ ritardo”, quindi inserisce un elemento temporale tra inadempimento definitivo e provvisorio; vi è però da precisare che il nostro codice non chiarisce quando si possa parlare di inadempimento definitivo.
E’ del tutto evidente che si debba ragionare sugli effetti che tale ritardo è in grado di produrre.
Possiamo partire da una totale inefficacia di un adempimento compiuto in ritardo, sino ad una semplice posticipazione.
Se l’adempimento è la sua derivante efficacia sono correlati ad un arco temporale, è del tutto evidente che il ritardo, nel caso di specie, rappresenta non una posticipazione, bensì la inadempienza causata da una condotta lesiva.
Altro elemento da considerare è il fatto che se un adempimento è prodromico ad un successivo adempimento, bisognerà valutare nel merito se il “ritardo” non sia, anche in questo caso, un definitivo inadempimento.
Si pensi ai benefici dei bonus edilizi che sono vincolati a vari adempimenti e che il ritardo di uno dei debitori potrà vedere vanificato il godimento di questa prestazione da parte del creditore avente diritto.
Qui si potrebbero riscontrare anche delle violazioni extracontrattuali, nel senso l’articolo 2043 del codice civile ci dice che “ Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
“Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne sono conseguenza immediata e diretta”; questo è ciò che statuisce l’articolo 1223 del codice civile.
Questa norma riferibile al danno sia contrattuale che extracontrattuale ci dice che sia la diminuzione dello stato patrimoniale del danneggiato, che alla sua mancata crescita ( danno emergente, lucro cessante) sono degni di tutela.
Il danno dell’inadempimento può anche essere futuro, cioè quanto avanti nel tempo potrà essere determinato nella misura, sempre che sussista il nesso di casualità.
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