Il turismo nel Codice del Consumo

a cura di Giacomo Scortichini

Il Turismo e le Tutele legali.

Il codice del consumo nasce nel 2005 con lo scopo di regolamentare il rapporto tra figure professionali/commerciali e cittadini/consumatori ed il turista è un consumatore.

L’esigenza di una forte tutela del turista è connessa a diversi motivi sia di natura economica che di natura sociale.
Possiamo così riassumere i tre principali aspetti meritevoli della massima attenzione:

1) Per sua natura il viaggio mostra aspetti di tutela connessi ad altri paesi, giuridicamente e socialmente diversamente evoluti.

2)L’importanza che il turismo sta assumendo, sia in termini occupazionale che di ricchezza del paese, impongono una credibilità ed affidabilità del diritto.

3) L’eterogeneità dell’offerta turistica è tale da richiedere la massima trasparenza contrattuale.

E’ bene ricordare che il “ contratto di viaggio” è anche sottoposto alle norme che il codice civile prevede sul “ contratto per adesione” , quindi in una ottica unilaterale che può contenere anche aspetti vessatori.
Gli Artt. 82-83-84 vanno a puntualizza gli “ ambiti di applicazione” del codice del consumo, anche dei contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e a distanza( art. 82), sia da un punto di vista oggettivo ( art.83 definisce l’organizzatore di viaggio, il venditore e il consumatore dei pacchetti turistici) che dal punto di vista dei servizi offerti definendo con l’art. 84 comma 1 il concetto di pacchetto turistico:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto dei viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

a) trasporto

b) alloggio

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio”.

Gli artt. 85-86-87-88 determinano la forma, il contenuto e gli obblighi informativi insiti nel contratto di viaggio. In particolar modo l’art.86 definisce gli elementi essenziali del contratto:

a) destinazione, durata, data

b) nome, indirizzo, telefono dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto

c) prezzo del pacchetto turistico

d) caparra, comunque non superiore al 25%, termini per il saldo

e) estremi copertura assicurativa

f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia ( art. 100)

g) mezzi trasporto, data, ora, luogo delle partenza e ritorno

Inoltre, termini entro i quali il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesioni del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;

Eventuali spese a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

Termini per reclamo per inadempimento contrattuale o inesatta esecuzione;

Termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91”.

L’articolo 94 e 95 determinano la responsabilità del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

Si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore, salvo il termine di 18 o 12 mesi per quanto attiene l’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del c.c.
E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
Per i danni diversi da quelli alla persona, art. 95
Le parti contraenti possono convenire in forma scritta limitazioni al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o alla inesatta esecuzione delle prestazioni che fanno parte del pacchetto turistico.
La limitazione, a pena di nullità, non può essere comunque inferiore a quanto previsto dall’art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) legge 1084 del 29 dicembre 1977.Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal rientro.

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