Il Mandato e la Procura
a cura di Giacomo Scortichini

Il mandato e la procura: compiere atti i nome di altri.
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. (articolo 1703c.c.).
E’ il tipico contratto basato sul “principio del consenso traslativo”, in cui i beni oggetto del negozio giuridico sono sufficientemente individuati.
Il “mandante” che non può o non vuole compiere un determinato atto giuridico, incarica il “mandatario”, solitamente dietro compenso economico o altra utilità e dunque a prestazioni corrispettive, a provvedere in sua vece.
Per meglio comprendere la natura del contratto e bene distinguere tra“ mandato” e “ procura ”.
Il “mandato” è un negozio giuridico che determina i rapporti interni tra il mandante e il mandatario, mentre la “procura” e la definizione dell’ambito entro il quale mandatario può impegnare il mandante verso terzi.
Dunque possiamo assistere a due tipi di mandati:
- Mandato senza rappresentanza: in questo caso il mandatario agisce in proprio, per conto del mandante ma non in suo nome; per cui gli effetti dell’agire del mandatario ricadono su di lui e non sul mandante.
- Mandato con rappresentanza: il mandatario agisce per nome e per conto del mandante, dunque gli effetti giuridici del mandatario ricadono sul mandante; in questo caso serve la sottoscrizione da parte del mandante verso il mandatario; la procura.
La Procura è l’atto con cui un soggetto attribuisce ad un altro soggetto il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse.
Gli effetti di questi atti saranno imputati al rappresentato.
La procura può riferirsi ad atti specifici, e in questo caso parliamo di “procura speciale”, o può essere conferita relativamente ad una parte o alla totalità degli affari del rappresentato ed in questo caso parliamo di “procura generale”.
Forma della procura:
L’articolo 1392 del codice civile chiarisce che “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”.
Il nostro Codice Civile chiarisce che la “procura” è un negozio giuridico unilaterale, attraverso il quale viene conferito il potere di rappresentanza del rappresentato.
Può essere conferita in via “espressa”, in forma scritta o verbale oppure “tacita”, in questo caso la sua sussistenza si deduce per fatti concludenti.
Essendo un atto unilaterale non necessita il consenso del procuratore.
Gli effetti si realizzano nel conferimento della procura la cui forma sia in linea con le forme prescritte per il contratto che dovrà essere concluso.
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