Il diritto al panorama, danno ingiusto

a cura di Giacomo Scortichini

Come agire nel caso in cui la visuale del vostro appartamento sia impedita dagli alberi del vicino.

Il legislatore non ha mai inteso normare il “diritto al panorama”, eppure sia in ambito di personale godimento che di valore dell’immobile il “panorama” rappresenta un elemento non certo trascurabile. Per cui è necessario richiamarsi alle norme che regolano il “diritto alla proprietà”. Ad esempio nel caso in argomento l’articolo 892 del codice civile norma la distanza oltre la quale può essere collocato un albero. Detta distanza risulta essere così normata:
- 3 metri per alberi da alto fusto;
- 1,5 metri per alberi a non alto fusto;
- 0,5 metri per viti, arbusti, siepi vive;
- piante da frutto di altezza non superiori a 2,5 metri.

Qualora le piante fossero collocate a debita distanza permane il “diritto al panorama” e l’obbligo per il confinante di provvedere alle potature o quant’altro possa consentire di ripristinare il diritto,
sempre che sussista uno specifico contratto tra le parti, altrimenti il solo trascorrere del tempo non consentirebbe al Giudice di imporre tale obbligo, che si rileva in netta contrapposizione con il concetto passivo di servitù.

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