Il contratto di donazione

a cura di Giacomo Scortichini

Donazione come farla e quali costi.

Il dispositivo dell’articolo 769 del codice civile ci dice che “ La donazione è il contratto con il quale , per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
Dunque il donante compie un atto di attribuzione patrimoniale, o di assunzione di una obbligazione, pur avendo piena coscienza di non aver nessun obbligo nel farlo.
Per effettuare una donazione, essendo un contratto “
formale” o “solenne” che dir si voglia, è necessario l’atto pubblico notarile. Se invece ci riferiamo a donazione di “modico valore” non è necessario l’atto formale essendo sufficiente il trasferimento del bene donato.
Ma come si determina la donazione di “modico valore”?
Il parametro di riferimento è la capacità del bene donato di non influire sul patrimonio del donante in modo significativo, ovvero in modo trascurabile.
Pertanto non esistono determinazione oggettive con il risultato che anche un “modico valore” donato da un poveraccio, non sarà ritenuto tale e rischierà di doversi dunque pagarsi anche il notaio. Al contrario se una persona ricca effettua ingenti donazioni, che possono essere però irrilevanti per il suo patrimonio, potrà effettuare la donazione senza la solennità notarile.
Quando si dice la giustizia!!!!!

La colpa non è dei ricchi ma di noi, morti di fame.
Affinché il negozio giuridico divenga realizzato serve l’accettazione del ricevente.
Sarebbe stato molto più equo definire una soglia oltre la quale la donazione assume la condizione di
“rilevante” e questo non in funzione della capacità patrimoniale del donante ma collegandola alla retribuzione media italiana.

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