Il contratto: funzioni e natura
a cura di Giacomo Scortichini

Il contratto nelle sue varie forme.
Quanto segue ha l’obiettivo di offrire una sintetica panorama dell’istituto contrattuale, facendo cenno alle “macro tipizzazioni” e rinvenendo in esse gli aspetti più significativi e caratterizzanti.
L’articolo 1321 del codice civile statuisce che “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
E bene subito chiarire che il concetto di “parte” non sta ad indicare il solo singolo soggetto ma anche una serie di soggetti che hanno comuni interessi.
L’articolo 1322 del codice civile “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative .Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.
Dunque si possono sottoscrivere contratti tipici, cioè previsti e disciplinati dalla legge e contratti atipici purché “meritevoli di tutela secondo l’accordo giuridico”.
E del tutto evidente la consapevolezza e la volontà di non poter e non voler normare ogni atto contrattuale, per cui ci si limita a far ricadere qualunque contratto sia “tipico” che “ atipico” all’interno del rispetto dell’ordinamento giuridico.
Per completezza dobbiamo citare i contratti “ misti” che sono la sintesi di elementi propri di diverse fattispecie di contratti tipici.
Un’altra significativa distinzione è rappresentata dai contratti a “ titolo oneroso” e quelli a “ titolo gratuito”
I contratti a titolo oneroso sono quelli che a fronte di un sacrificio che una parte compie eseguendo una prestazione, corrisponde un vantaggio patrimoniale che la stessa parte consegue ricevendo la prestazione della controparte.
I contratti a titolo gratuito sono quelli che a fronte di una prestazione non si ottiene nessuna controprestazione.
Altro elemento distintivo è la forma esistono contratti “formali” per la cui validità la legge richiede un determinato requisito di forma.
Esistono invece contratti “ non formali” o a forma libera la cui validità prescinde da qualunque determinazione di forma.
Ci sono poi i “contratti a effetti reali” cioè quelli con i quali si realizza l’oggetto del contratto e dunque il trasferimento del bene che ne è l’oggetto del contratto;
Ci sono i contratti “consensuali” che si perfezionano con il semplice consenso o accordo tra le parti.
Ci sono i contratti “ ad effetti obbligatori” deputati a far ingenerare tra le parti obblighi e diritti.
Poi esistono i contratti a “ prestazione corrispettive” dove entrambi i contraenti assumono obblighi e diritti. La compravendita ne è l’esempio più evidente, la consegna del bene genera l’obbligo di corresponsione economica.
E i contratti “ unilaterali “ dove solo uno dei contraenti deve eseguire una prestazione, si pensi alla donazione.
Contratti “bilaterali imperfetti” in essi esistono due prestazioni a carico di entrambe le parti, ma queste non sono legate dal nesso di corrispettività.
Per concludere con il contratto commutativo cioè valutabile da subito circa i suoi effetti e aleatorio i cui effetti sono solo in parte predeterminabili e comunque soggetti a impreviste ed imprevedibili mutazioni.
Sono elementi essenziali; L’accordo delle parti, L’oggetto lecito, La causa, La forma
Sono elementi accidentali ; Condizione ( nel caso in cui...per la validità), Termine (la data), Modo (obbligo di fare al fine della validità)
Sono tutti aspetti che dovranno essere approfonditi e chiariti nel merito, specie per quanto concerne la “clausole abusive e quelle vessatorie”, questo è solo il tentativo di offrire una panoramica che stabilisce gli ambiti e le forme contrattualistiche che, più di altre, caratterizzano l’ambito contrattuale inteso nella sua più ampia accezione.
Commenti
Aggiungi un commento