Eredità a minore con beneficio di inventario
a cura di Giacomo Scortichini
Il minore erede solo con beneficio di inventario.
Il dispositivo in argomento pone in essere delle garanzie che in linea generale possiamo ricercare all’interno dell’articolo 490 del codice civile il cui scopo è quello di offrire la possibilità di accettare una eredità che non risulti “dannosa”.
Nell’atto di successione infatti l’erede, dovendo assumere sia i beni mobili e immobili che i debiti e le obbligazioni del defunto, potrebbe trovarsi in una condizione sconveniente; per questo il codice introduce la facoltà di accettare l’eredità con “beneficio di inventario”, dove l’erede dichiara di assumere tutti i crediti spettanti, senza tuttavia dover onorare i debiti del de cuius, oltre i crediti ricevuti in eredità, vale a dire con il proprio patrimonio.
Questa facoltà del “beneficio di inventario” diventa obbligatoria se gli eredi sono minori, interdetti, inabili.
Quando un minore è chiamato alla accettazione della eredità, i suoi genitori o colui che ne ha la responsabilità, possono scegliere di accettarla o rinunciarvi.
In ogni caso, sia nella rinuncia che nella accettazione, è comunque imprescindibile l’autorizzazione del giudice cautelare, comunque, nel caso di accettazione l’articolo 471 cc dispone che ciò avvenga sempre e comunque con “beneficio di inventario”.
Dunque l’intendimento della norma di legge è quello di evitare una commistione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, in questo caso limitato ad assumere obbligazioni del de cuius in misura non eccedente il patrimonio ereditato.
Sempre in tema di minori il nostro ordinamento, attraverso l’articolo 489 del cc, pone una ulteriore tutela prevedendo che nel caso in cui il responsabile non compia l’inventario, a differenza dei soggetti capaci, i minori, gli interdetti, gli inabili, non vengono dichiarati decaduti dal “beneficio di inventario”.
La Cassazione infatti ci dice che il “beneficio di inventario” è la sola forma di accettazione dell’eredità per il minore, ritenendo le altre modalità, tacita o espressa, non idonee a conferire al minore la qualifica di erede.
Nel caso non si configuri l’accettazione, il minore, l’interdetto, l’inabile, resteranno semplici “chiamati”, anche se, una volta raggiunta la maggiore età, potrà decidere se accettare o rifiutare.
L’inventario, dove si accerta lo stato patrimoniale del de cuius, deve essere eseguito e redatto entro 3 mesi dall’ apertura della successione o dalla conoscenza dello stato di “erede”. Ci sono 10 anni di tempo per rendere dichiarazione di accettazione con “beneficio di inventario” se non si è già in possesso dei beni oggetto dell'eredità, o tre mesi se si in possesso dei beni oggetto dell'eredità, dall'atto dell'aperture della successione.
A livello procedurale servono:
Il certificato di morte, certificato di residenza del defunto, codice fiscale e carta di identità del dell’erede e del defunto;
L’autorizzazione del giudice tutelare per minori, interdetti, inabili; il tutto da consegnare al cancelliere o al notaio.
Si perde il diritto al “beneficio di inventario” qualora, senza autorizzazioni, si siano venduti beni del defunto, o nel caso in cui in relazione all’inventario si siano rilasciate false dichiarazioni.
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