Donazione indiretta a figlio per acquisto casa
a cura di Giacomo Scortichini
Donazione indiretta, senza atto notarile.
Possiamo donare la casa a un nostro figlio, è un nostro diritto anche se esistono aspetti che regolano il passaggio di proprietà.
Solitamente si è usi rivolgersi al notaio per sottoscrivere un contratto con il quale si statuisce che i genitori, in un atto di liberalità e a titolo gratuito cedono l’immobile al proprio figlio.
Tante è diverse sono le motivazione che sono alla base di questo atto, ma in quest’ambito ci interesse indagare quali altri percorsi ci consentono di trasferire la proprietà di un nostro immobile ai nostri figli, senza avere la necessità di effettuare la donazione con atto notarile.
L’istituto della “donazione indiretta”; la donazione indiretta, ad esempio di un immobile, consiste nella donazione del denaro che sarà utilizzato, dal nostro figlio, per l’acquisto della casa.
Dunque un soggetto, chiamato il donante; trasferisce una sua proprietà ad altro soggetto, chiamato il donatario, senza che da ciò ne ricavi alcuna controprestazione.
Si ha infatti una “donazione indiretta” in tutti quei casi in cui si verifica un arricchimento del beneficiario senza che sia stipulata una donazione “formale”, vale a dire il contratto, necessariamente veicolato attraverso un atto pubblico notarile e ricevuto in presenza di due testimoni.
La donazione indiretta consente di raggiungere il medesimo scopo di un donazione formale, senza l’ausilio del contratto notarile.
Questo non significa che la “donazione indiretta” sia priva di aspetti procedurali da rispettare:
- Nel bonifico dovrà essere indicato le ragioni del trasferimento del denaro
- All’interno del contratto di acquisto dell’immobile bisogna fare espresso riferimento al fatto che l’immobile viene acquistato con i soldi ricevuti in dono, di cui al bonifico.
Inoltre bisogna avere consapevolezza che la donazione indiretta agisce sulla legittima ereditaria.
Per concerne la tassazione, la “donazione indiretta”, di prassi è sottoposta alla normale imposta delle donazioni, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
(Agenzia Entrate – risposta 06 luglio 2022, n. 366)
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