Divieto di alienazione
a cura di Giacomo Scortichini
Divieto di alienazione e diritto di proprietà.
L’articolo 1379 del codice civile “Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti”.
E’ del tutto evidente che il legislatore ha inteso specificare che tale divieto può avere effetto solo tra le parti per i seguenti motivi; perché l’universale divieto di disporre del bene avrebbe “turbato” o “limitato” il diritto di proprietà; infatti il diritto alla proprietà non può contemplare limitazioni, sia in termini di godimento che in quella di disposizioni, che non siano quelle statuite dalla legge. Per questa ragioni il legislatore limita il divieto di alienazione in un “conveniente limite temporale”
Per questo ci si è limitati a statuire “ solo tra le parti”.
Dunque i divieti negoziali di alienazione, in relazioni all’articolo in argomento, solo validi se posti entro convenienti limiti di tempo e se rispondono ad un apprezzabile interesse di una delle parti.
Il fatto che l’effetto sia limitato solo tra le parti, non esclude il trasferimento, fermo restando la responsabilità dell’alienante nei confronti del soggetto con cui il divieto è stato pattuito.
Nel senso che se Tizio si obbliga verso Caio a non cedere “quel bene”, ma poi lo vende a Sempronio, Caio non potrà agire contro Sempronio ma contro Tizio, per inadempimento contrattuale.
Le ragioni e le motivazioni di sottoscrivere un simile contratto possono essere di molteplice natura, da quella economica a quella affettiva. Spesso vengono effettuate donazioni che rispecchino il senso della memoria, del ricordo; tra cari il sapere che un orologio, piuttosto che un bracciale o una catenina farà vivere nella persona amata la nostra presenza escluderebbe la possibilità di alienare il bene.
Molto discusso è il fatto se possa operare in ambito testamentario, fermo restando che la prescrizione di legge prevedendo un “apprezzabile interesse” del testatore e un arco temporale circoscritto e tenuto conto che il divieto si limita ad una efficacia obbligatoria, risulta sostenibile che se la disposizione testamentaria avesse un carattere “perpetuo", per l’atto sarebbe dichiarata la nullità parzialmente, articolo 1419 del codice civile.
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