Risarcimento danno da vacanza rovinata

a cura di Giacomo Scortichini

Risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Anche se la giurisprudenza in questi ultimi anni si è orientata verso un riconoscimento al consumatore del danno da “vacanza rovinata” spesso assistiamo a soluzioni risarcitorie deludenti, quando non simboliche.
Le motivazioni vanno ricercate nelle interpretazione non patrimoniale del danno e quindi della sua sostanziale non qualificazione in termini economici.

Dunque un danno che non comporta perdite economiche, peraltro non facilmente quantificabili.
Eminenti giuristi hanno introdotto una lettura del danno non patrimoniale in “danno morale” ( articolo 2059 del codice civile).
Dunque si ammette la rilevanza del danno non patrimoniale, ora la giurisprudenza afferma che “il danno, a prescindere da una presa di posizione sulla sua natura patrimoniale o non patrimoniale, è comunque risarcibile in virtù delle norme artt. 11 e 15 della CCV (Convenzioni internazionali sui Contratti di Viaggio) le quali prevedono rispettivamente che l’organizzazione risponde per qualunque pregiudizio o per qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore".

L’obbligo del risarcimento antecedentemente al 2008, nasce ogni qualvolta vive il mancato o non corretto adempimento degli impegni assunti in ambito contrattuale, di qualsiasi natura essi siano anche perché il benessere psico-fisico ha valenza costituzionale.
Le seguenti pronunce delle Sezioni Unite del 2008, che hanno operato al fine di tracciare limiti rigorosi alla risarcibilità e di chiarire i rapporti tra le varie tipologie del danno che si sono affermate in questi anni.
Il primo punto di particolare interesse e quello che prospetta, da un lato, la contrarietà alla categorizzazione del “ danno esistenziale” come figura autonoma di pregiudizio risarcibile, e, dall’altro riconosce ampio diritto di cittadinanza al danno non patrimoniale da inadempimento.

La Suprema corte in sostanza ricostruisce il danno non patrimoniale come categoria unitaria “tipica”, pertanto danno “esistenziale”, “morale”, “Biologico” sono solo singoli aspetti descrittivi di un unitario danno non patrimoniale.
L’ordinamento ritiene dunque inammissibile la richiesta per danno esistenziale nei confronti dei contratti di viaggio, lasciando la possibilità di sollevare l’extra contrattualità del danno solo nel caso in cui sia stato procurato da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona, altro non è che un danno non patrimoniale tutelato dall’ex art. 2059 c.c.
Se l’inadempimento dell’obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto ( danno contrattuale), anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere ricondotta nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni.
Restano in ogni caso, vista l’infungibilità dell’argomentazione, non pochi problemi annessi alla quantificazione dell’eventuale danno che andrebbe eventualmente a concorrere con quello contrattuale. Vista la mancanza di una precisa normativa sarà il Giudice ad assumersi l’onere di definire un’equa e proporzionata quantificazione caso per caso.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazione di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile

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