Danno da perdita di chance

a cura di Giacomo Scortichini

Perdita di chance danno da lucro cessante.

E’ il danno che un soggetto subisce i cui effetti saranno verificabili nel futuro quando la condizione patrimoniale sarà rappresentata dal pregiudizio di produrre reddito o di vederlo ridotto rispetto alle proprie possibilità antecedenti al danno subito.
Un incidente stradale può determinare una situazione di tale tipo a seguito di rilevanti danni fisici; la perdita di chance è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica.
Infatti ci stiamo riferendo ad un danno patrimoniale che si proietta nel futuro, in una proiezione presuntiva, circa una possibilità reddituale che viene a decadere o a limitarsi proprio in funzione del danno patito; ciò che va indennizzato è " il sacrificio della possibilità di un risultato migliore", afferma la Corte Suprema.

Una recente Cassazione del 2022, la numero 9565, si è espressa in merito al mancato inserimento sull’elenco telefonico di un professionista, che lamenta un pregiudizio economico per un danno da “lucro cessante” vale a dire dalla negata possibilità di ottenere migliori risultati professionali e dunque patrimoniali.

La Cassazione ha precisato che la perdita di chance non si sostanza nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo.
Dunque e bene precisare che il danno patrimoniale che colpisce la sfera patrimoniale del danneggiato e si articolo su due elementi

- Danno emergente, ossia la perdita subita dalla vittima
- Lucro cessante, che indica il mancato guadagno derivato da un illecito altrui, cioè il profitto che il soggetto avrebbe potuto ottenere senza il verificarsi dell’evento dannoso.

Dunque è di tutta evidenza che il “ danno da perdita di chance”, sia che sia derivante da un sinistro stradale, o da un inadempimento professionale, o altro ancora ricade nell’ambito del lucro cessante.
Perciò la differenza rispetto al danno emergente è che il lucro cessante attiene a una ricchezza non ancora consolidata nel patrimonio del danneggiato. Tuttavia questa si sarebbe ragionevolmente potuta produrre, se non si fosse verificato l’inadempimento o l’illecito; ed è per questo meritevole di risarcimento.

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Somma 2 a 9.