Culpa in vigilando e culpa in educando, articolo 2048 cc
a cura di Giacomo Scortichini

Responsabilità del genitore nel caso di danni causati a terzi dai minori.
Il dato normativo fornito dall'Articolo 2048 codice civile afferma letteralmente che: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Dunque il fatto illecito del minore è il risultato di una educazione non adeguata e di una mancata vigilanza. Per completezza espositiva dobbiamo affermare che è necessario soffermarsi ed approfondire due importanti locuzioni contenute nella norma:
1) Non emancipati - Che non significa incapaci di intendere e di volere, bensì responsabili di un fatto illecito il cui accadimento non è stato impedito da una adeguata educazione e vigilanza. Una volta che i figli diverranno “emancipati” i genitori saranno sottratti da tale responsabilità in quanto con l’emancipazione dei figli congiuntamente decade la “patria podestà”;
2) Il Padre e la Madre - Appare ovvio, anche se non espressamente precisato nella norma, che tale responsabilità è a carico di chiunque eserciti la “Patria Podestà” e non necessariamente e limitatamente ai legittimi genitori.
La norma termina affermando che coloro che avrebbero dovuto educare e vigilare sul minore “ sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” Il punto è comprendere quale sia il punto d’incontro tra una educazione atta a determinare mappe cognitive, emotive ed identitarie e una vigilata educazione che non reprima questa crescita, ma che, nel contempo, impedisca al minore di agire in maniera sconsiderata.
Alla base di ciò deve esserci una profonda conoscenza del giovane ed un rapporto aperto e leale, in modo da comprendere sia le potenzialità fattive che le potenzialità di rischio del minore. In conclusione bisogna aggiungere che non è affatto semplice, al di là di eclatanti omissioni, determinare l’adeguatezza genitoriale o educativa/formativa in genere; il punto è convenire sul fatto che questi elementi, educativi e di vigilanza, andrebbero tarati sulle singole personalità. Ma queste sono personalità in divenire, personalità che si stanno strutturando per cui questo progress di maturazione andrebbe accompagnato da una continua revisione dei modelli educativi e di vigilanza.
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