Contratto di viaggio, recesso e clausole vessatorie

a cura di Giacomo Scortichini

Nessuna limitazione alla libertà di recesso del viaggiatore.

Il d.lg n. 111 del 1995 disciplina diverse ipotesi di recesso del contratto da parte del consumatore.
Il contratto di viaggio non può in nessun caso porre limitazioni alla libertà di recesso del viaggiatore, l’unica questione sulla quale si deve discutere è quella dell’indennizzo che il viaggiatore deve all’organizzatore.

Infatti qualsiasi clausola contrattuale ponesse limiti o preclusioni al diritto di recesso andrebbe in conflitto con l’articolo 1469-bis, comma 3 n7 del codice civile.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di :

n. 7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto
Un’altra considerazione deve essere effettuata in ordine al versamento del 25% del totale importo al momento della prenotazione.
Detto importo viene versato a titolo di caparra, anche se, in caso di recesso del viaggiatore, sorgessero gravi motivi indipendenti dalla propria volontà o gravi inadempienze dell’organizzazione, viene normato il cosiddetto “ recesso giustificato” che obbliga la restituzione della caparra.
Di difficile comprensione risulta l’impossibilità del turista, a fronte di una organizzazione gravemente inadempiente, di recedere dal contratto e richiedere l’importo doppio della caparra versata, ma dovrà chiederne l’esecuzione o la risoluzione; così come per gravi inadempienze del consumatore il Tour Operator dovrà comunque eseguire il contratto o domandare la risoluzione.
Nel caso il consumatore, indipendentemente da gravi motivi sopraggiunti, decida di non usufruire di quanto sottoscritto, andrà incontro alla perdita della caparra.
Di frequente gli organizzatori, al fine di garantirsi una maggiore tutela, inseriscono penali, anche con un concetto di progressività temporale, all’interno del contratto; queste azioni, senza la ratificazione contrattuale che in caso di non conclusione o recessione del Tour Operator deve riconoscere al consumatore un importo pari al doppio della caparra versata, si presume vessatoria perché eccessivamente sbilanciata verso l’organizzatore.

In altri casi avviene che il turista versi l’intero importo originando così il trattenimento di detto importo in caso di recesso ingiustificato.

Indubbiamente vessatoria, a norma dell’articolo 1386 del codice civile, risulta la clausola contrattuale relativa al pagamento di somme ulteriori rispetto alla caparra, sia che il consumatore le abbia già versate come saldo del prezzo, sia che debba corrisponderle perché il prezzo non è stato ancora saldato, imponendogli il pagamento di una somma d’importo manifestamente eccessivo.

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Somma 9 a 7.