Contratto di viaggio, Overbooking, cancellazione del volo e ritardo

a cura di Giacomo Scortichini

Overbooking e cancellazione del volo o ritardo prolungato.

Qualora nel pacchetto turistico sia previsto anche il trasporto, eventuali adempimenti o inesatti adempimenti, ci pongono di fronte ad un fenomeno particolare e delicato e che sostanzialmente abbraccia due fenomeni che ora prenderemo in considerazione e che influenzano non poco il contratto di viaggio ci stiamo riferendo al cosiddetto “ no-Show” e “ Overbooking”.

Non è prassi inconsueta che abituali viaggiatori, al fine di ottimizzare i propri spostamenti effettuino più prenotazioni sulla stessa tratta di volo per poi decider al momento su quale volo presentarsi in funzione delle esigenze del momento.
Questo approccio, anche se eticamente non impeccabile, è definito no-Show (mancata presentazione).
Non è necessario soffermarci sulle conseguenze alle compagnie che stanno cercando di arginare il fenomeno, prima con penali, poi con il cosiddetto “ticketing time limit” che comporta l’annullamento della prenotazione che non sono seguite, in un determinato lasso di tempo, dall’acquisto del biglietto di volo.
Ma lo strumento che le compagnie hanno ritenuto risolutivo e l’ Overbooking.
Ci riferiamo ad uno strumento che consente alle compagnie di accettare prenotazioni che, almeno sulla carta risultano in eccesso.
Questo contro-bilanciamento tra prenotazioni disattese ( no- Show) e prenotazioni non confermabili (overbooking) sta indubbiamente creando alcuni problemi agli utenti.
Non è raro il fatto che un viaggiatore provvisto di regolare biglietto non venga fatto salire a bordo perché il volo risulta già al completo.
Pur comprendendo l’esigenza di una corretta programmazione delle compagnie, questa strategia mina la credibilità dell’intero comparto.
Le compagnie inoltre potrebbero essere costrette a pagare rilevanti somme di danaro quali risarcimenti danni. Se infatti sotto il profilo del danno emergente il risarcimento di norma tende a coincidere con il costo del biglietto non utilizzato, sotto il profilo del lucro cessante ripongono delicate questioni.
In caso di overbooking la compagnia potrebbe dover risarcire il danno da stress, da determinare in via equitativa.
Il pericolo di un dilagare dei risarcimenti ha indotto le compagnie ad introdurre nelle condizioni generali di contratto teso ad attenuare il pregiudizio da mancato imbarco: Schemi di indennizzo - riprenotazione su voli successivi.
La profonda disomogeneità d’indennizzo ha posto le basi affinché il legislatore comunitario intervenisse con reg. CE n. 261/2004 che istituisce regole comuni in caso di negato imbarco, cancellazione di volo e ritardo prolungato.

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