Contratto di comodato d'uso gratuito
a cura di Giacomo Scortichini
Comodato d'uso, concessione a titolo gratuito
L’articolo 1803 del codice civile afferma che “ Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito”.
Dunque è bene subito evidenziare che nel caso di specie il “comodatario”, cioè colui che riceve il bene, possiede la facoltà di farne uso e dunque non siamo nella condizione prevista dall’articolo 1766 del codice civile dove il ricevente riceve la cosa con l’obbligo di custodirla e poi restituirla.
Il comodato d’uso è una concessione a titolo gratuito che viene effettuata dal proprietario del bene o da chi esercita sulla cosa oggetto del comodato un diritto reale o obbligazionario, si pensi all’usufrutto o al contratto di locazione.
Pertanto il comodato d’uso è un contratto grazie al quale è possibile consegnare un bene mobile o immobile che dovrà essere restituito alla scadenza stabilita.
La sua applicazione può essere estremamente estesa anche se frequentemente avviene tra genitori e figli, che possono concedere una loro abitazione ai figli, che beneficeranno di una abitazione senza gli oneri d’affitto, e i genitori, in questo caso e solo in questo caso, potranno usufruire di una agevolazione fiscale del 50% su IMU e TASI.
Chi riceve un bene in comodato non può cederlo a terzi, né a titolo gratuito né in affitto, senza l’autorizzazione del proprietario del bene.
Chi riceve un bene in comodato deve averne cura ed utilizzarlo esclusivamente per ciò che è stato determinato nel contratto.
Nel caso il proprietario ne abbia un imprevisto ed immediato bisogno, in forza della gratuità contrattuale, potrà richiederne l’immediata riconsegna al beneficiario.
Inoltre se nel contratto non è stata previsto un termine di restituzione, siamo nell’ambito del “ comodato precario” perché il “ ricevente”( comodatario) è tenuto a restituire al “donatario”(comodante) non appena quest’ultimo ne faccia richiesta.
Dal comodato d’uso gratuito sono escluso le categorie di abitazioni di lusso, inoltre il contratto deve essere registrato entro 20 giorni dalla statuizione all’Agenzia delle Entrate e può essere redatto in forma libera, verbale o per iscritto.
Chiunque può ricevere a comodato, purché capace di intendere e di volere.
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