Contratto determinazione del prezzo
a cura di Giacomo Scortichini
Contratto determinare il prezzo è fondamentale.
Nella determinazione di un contratto il prezzo della prestazione, che ne è oggetto, è elemento determinante e imprescindibile.
In alcuni casi è possibile che tale determinazione del prezzo risulti estremamente complessa, vuoi per le limitate conoscenze dei contraenti, vuoi per la complessità del bene o del diritto che costituiscono l’oggetto contrattuale.
Pertanto non è raro assistere ad una decisioni dei contraenti che preferiscono affidare a terzo la valutazione economica della prestazione.
L’articolo 1473 del codice civile, afferma che “ Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto”.
La norma intende proporre una soluzione al fine di superare ostacoli alla statuizione dei negozi giuridici.
Vi è da aggiungere che se l’incaricato non ha agito in buona fede o abbia proposto una valutazione iniqua è possibile impugnare la sua determinazione del prezzo oggetto della prestazione.
L’articolo 1474 del codice civile “Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se invece ci riferiamo a di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali ( listino prezzi, tariffario emanato a cura delle Camere di commercio) del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina .
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi a giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo 1473 codice civile”.
Le spese del contratto di vendita, se non disposto diversamente dai contraenti, sono a carico del compratore.
Commenti
Aggiungi un commento