Contratto concluso dal rappresentante.

a cura di Giacomo Scortichini

Contratto del rappresentante e effetti sul rappresentato.

L’ articolo 1388 del codice civile “Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”.
I contratti di rappresentanza, quanto liberamente sottoscritti e definiti, hanno la facoltà di trasferire sul rappresentante il potere del rappresentato, con la consapevolezza che il suo interlocutore sappia che quanto da lui esposto o sottoscritto è l’esatta rappresentazione della volontà del rappresentato, nei limiti delle facoltà da lui conferitegli.
Dunque gli impegni le obbligazioni assunte dal rappresentate avranno effetto immediato sul patrimonio del rappresentato.
L’articolo 1389 del codice civile precisa che “
Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato”.
Se gli effetti giuridici del rappresentante si producono in capo al rappresentato è imprescindibile che il rappresentato possieda la capacità legale, in quanto è irrilevante la capacità legale del rappresentante essendo a lui sufficiente possedere la capacità di aver coscienza dell’atto che sta compiendo.
Inoltre l’articolo ci dice che la validità del contratto concluso dal rappresentante è condizionata alla esclusione dell’ipotesi in cui il contratto sia vietato al rappresentato.
Ovviamente in questo secondo comma il legislatore ha inteso evitare un possibile aggiramento della legge, attraverso il conferimento a fare ad un terzo da colui, il rappresentato, che non può fare.
L’articolo 1394 ci dice che “
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. In questo caso l’annullabilità è posta a garanzia del rappresentato in quanto il rappresentante potrebbe agire nel suo interesse e non in quello del rappresentato, fermo restando la condizione, imprescindibile, che il terzo abbia avuto conoscenza o conoscibilità del conflitto d’interessi.

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