Contratto con effetti reali

a cura di Giacomo Scortichini

Contratto ad effetti reali, basta il consenso.

L’articolo 1376 del codice civile “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”.
In questo caso dunque, nei “
contratti con effetti reali”, l’aspetto imprescindibile è la “determinazione” del diritto reale o il trasferimento di un altro diritto, dunque stiamo riferendoci ad un tipico “contratto consensuale”.
Una volta determinati i diritti che ne sono oggetto contrattuale, il solo “
consenso manifesto” delle parti è sufficiente a realizzare gli effetti contrattuali.
A differenza dei “contratti reali” che si perfezionano nel momento in cui avviene, oltre che la manifestazione del consenso, la consegna effettiva dell’oggetto contrattuale, in questo caso si rendono dunque necessari sia il consenso che la consegna del bene.
La Cassazione n. 13793 del 2017 esplicita assai efficacemente il concetto di “
contratto con effetti reali”, quando afferma che “ Il venditore, che non abbia consegnato la cosa venduta al compratore, non può fare valere contro quest'ultimo, che ne è divenuto proprietario ex art. 1376 codice civile, il suo possesso della "res"(cosa) anteriore all'atto di trasferimento, al fine di contrastare la domanda di rivendicazione del compratore stesso o di fondare una domanda di acquisto per usucapione, potendo a tale scopo allegare soltanto il proprio eventuale possesso successivo al suddetto atto di trasferimento”.
Dunque la Cassazione ribadisce che è solo il “
consenso che consente la trasferibilità del bene o del diritto e che nulla ci dice il fatto che non sia ancora entrato nel possesso del compratore laddove le parti abbiano già espresso esplicitamente la loro volontà di cedere, l’una, di acquisire, l’altra.
Dunque la “traslazione” di un bene è da ricercare nella volontà delle parti, volontà che viene tutelata e rappresentata nel contratto ed per questo, nel caso di specie, che l’elemento fattuale della consegna e quindi dell’esercizio del possesso, non determinano la realizzazione contrattuale come espresso dall’articolo 1376 del codice civile.

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