Contratti: alcune figure particolari.

a cura di Giacomo Scortichini

Contratti non troppo usuali.

Con la “cessione” del contratto con prestazione corrispettive si instaura un rapporto “trilaterale” che dovrà raccogliere il consenso di tutti gli attori coinvolti, il cedente, il cessionario e il ceduto.
Dunque ciascuna delle parti può sostituire a se un terzo negli effetti che il contratto andrà a produrre a patto che l’altra parte non abbia nulla ad eccepire.
La normativa offre questa possibilità di subentro contrattuale al fine di agevolare la realizzazione dei negozi giuridici. (articolo 1406 del codice civile)


La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, tra un contraente e l'altro.
Questa tipologia di contratto ci riporta ai tempi ante-moneta,
è un contratto consensuale con effetti traslativi.
Spesso sentiamo parlare di “permuta nella compravendita dell’auto”, qui la Cassazione ci dice che possono essere due tipi di lettura del contratto: o stiamo riferendoci ad uno scambio di beni o diritti di diverso valore che ha indotto i contraenti a compensare la differenza di valore tra i due beni ricorrendo ad una integrazione monetaria, oppure se i contraenti avessero inteso acquistare un bene a fronte di un corrispettivo di denaro e solo per questioni di opportunità si dato in permuta un bene come parte da corrispondere.

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Stiamo sostanzialmente riferendoci ad una nota pratica di vendita chiamata “ conto vendita”. Nella sostanza il produttore cede al distributore una quantità di merce che questi espone e propone alla vendita.
Gli obblighi giuridici assunti solo quelli di fornire la merce senza un immediata controprestazione di denaro al produttore, e, da parte del venditore, quella di restituire “l’invenduto” al produttore nei termini che i due contraenti hanno stabilito.
Lo scopo è quello di mettere sul mercato dei prodotti, senza far assumere impegni finanziari al distributore al dettaglio e, di contro, per il produttore quello di promuove prodotti che altrimenti giacerebbero
invenduti presso i suoi magazzini.

La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative.
Stiamo riferendoci a tipiche somministrazione di utenze domestiche ( gas, luce), o a servizi che mantengono comunque i caratteri di “
periodicità” e “continuità”. Si pensi alla fornitura in una casa di riposo di vivande; possiede infatti carattere di periodicità e continuità.
Il contratto di somministrazione realizza due obbiettivi: Il fornitore sa di poter contare su di un cliente che gli garantisce sistematici acquisti, anche
se probabilmente a minor remunerazione in dipendenza dell’ottenimento di un prezzo più favorevole proprio per l’assidua e continua richiesta del bene; invece per quanto riguarda l’acquirente, oltre a essere consapevole di aver ottenuto delle condizioni di vendita molto competitive, sa che vedrà sempre e puntualmente soddisfatti i suoi bisogni di fornitura, proprio in forza di questo tipo di contratto.

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Sono molti i contratti che prevedono il deposito di una cosa mobile, come il pegno, il comodato, il mutuo, che però avvengono nell’interesse del depositario (colui che riceve).
Il contratto di deposito ribalta il concetto; pensiamo ad alcune fattispecie come la consegna al parcheggiatore della macchina, o all’albergatore dei bagagli, qui l’interesse è verso il depositante (colui che deposita).
Solitamente si presume essere un contratto a titolo gratuito, però è facile ricondurlo a titolo oneroso in base al tipo di servizio offerto dal depositario, si pensi al parcheggiatore.
Il contratto dunque si realizza attraverso la custodia del bene e la restituzione, nei tempi convenuti, in natura, vale a dire nella medesima condizione in cui il bene è stato depositato.

L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Questo contratto, a forma libera ma scritto e trascritto se ci riferiamo a beni immobili, potrebbe scaturire dalla volontà di un qualsivoglia soggetto pubblico o privato.
E si realizza tra l’appaltatore, solitamente un imprenditore che possiede mezzi necessari, che assume l’obbligazione di fare a favore dell’altra, committente o appaltante, un’opera o un servizio.
Dunque l’opera o il servizio viene realizzato a fronte di un corrispettivo economico, se nel contratto manca la definizione del prezzo non stiamo più riferendoci ad un contratto d’appalto quanto ad un “donazione”.
Le caratteristiche del contratto in argomento sono che il “fare” viene effettuato da una impresa di media-grande dimensione, da non confondere con il “contratto d’opera” che è solitamente assegnato ad una impresa di piccole dimensioni.
Per quanto concerne l’assunzione del “rischio” stiamo riferendoci ad eventuali imperfezioni che, a sue spese, l’appaltatore, dovrà provvedere ad eliminare.
L’appalto e un contratto commutativo in cui la misura delle prestazioni non dipende dal verificarsi di un evento incerto, cosa rilevabile nel contratto aleatorio. Pertanto le parti conoscono o evincono già dalla sottoscrizione l'entità delle loro obbligazioni, riducendo il margine di rischio, alea, insito nel contratto. I contratti commutativi fanno parte, insieme a quelli aleatori, della categoria dei contratti a prestazioni corrispettive. Tratto comune è la presenza del nesso di corrispettività. Carattere discriminante è, come già detto, l'alea ovvero l’aria di rischio, di indeterminatezza.

Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
L’articolo 1378 del codice civile statuisce che “
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere , la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere”.
La norma si riferisce ad un tipico contratto “
traslativo” potendo rinvenire la sua ratio nell’articolo 1376 del codice civile.
Ciò che rende particolare questo tipo di negozio giuridico è il fatto che in questo caso di specie gli effetti del contratto si producono solo quando le parti hanno congiuntamente effettuato la determinazione solo nel genere del bene da trasferire.
E’ possibile
che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genere e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore.
Dunque non debbono essere individuate caratteristiche o qualità, ma solo l’appartenenza ad un genere ( esempio un quintale di grano).
Pertanto tra l’insieme di beni verrà individuato il grano che realizza l’oggetto contrattuale.

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