Conservazione del contratto e aspetti interpretativi

a cura di Giacomo Scortichini

Il contratto nel dubbio come deve essere interpretato.

L’articolo 1367 del codice civile statuisce che “ Nel dubbio, il contratto e le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano aver qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
La norma costituisce un elemento interpretativo del contratto, anche se è da escludere che possa condurre ad una interpretazione che non sia lo specchio della volontà dei contraenti.
In effetti si è tutti concordi nell’affermare che la “conservazione del contratto” non possa costituire quella condizione che faccia sostanzialmente vivere un contratto nullo.
Dunque ci stiamo riferendo ad una norma, di applicazione residuale, che persegue il principio di “conservazione del negozio giuridico”.
Dunque lo scopo del dispositivo di legge 1367 non è quello di sanare un contratto inefficace, ma quello di evitare che un contratto efficace non produca i suoi effetti.
L’articolo in oggetto ci richiama dunque ad una lettura più attenta, più approfondita di quanto posto alla base del negozio giuridico.
Non sono rari i casi in cui nello spiegare i suoi effetti il contratto appaia di difficile interpretazione e applicazione, non per aspetti sostanziali, ma magari per aspetti lessicali e di trascuratezza nella stipula.
La normativa ci dice, proprio nella ricerca della conservazione contrattuale, che l’analisi circa la facoltà di rendere o meno operativo il contratto debba essere ricercata nella rappresentazione della volontà delle parti perché la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti; se questa condizione esiste ed è esistita nella “buona fede” dei contraenti, nel dubbio il contratto e le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere un qualche effetto, nel caso invece dove vi sia una alterazione della volontà delle parti il giudice dovrà dichiarare la nullità del contratto.
Sempre in tema di interpretazioni contrattuali l’articolo 1369 del codice civile, afferma che “
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto sempre che siano in grado di ricercare il senso dei rapporti che si vollero regolare.
Una volta applicati tutti i criteri che l’ordinamento mette a disposizione, nel perdurare dell’ambiguità interpretativa, l’articolo 1371 del codice civile ci dice che il contratto dovrà essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
Dunque sarà il giudice, al quale viene in questo caso assegnato un potere interpretativo, a fornirle la lettura contrattuale.

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