Come chiedere revisione assegno mantenimento.
a cura di Giacomo Scortichini
Assegno di mantenimento e revisione della misura.
La revisione dell’assegno di mantenimento può essere richiesto da entrambi gli ex coniugi.
Le motivazioni della richiesta possono essere varie, è comunque frequente che l’istanza nasca da:
Una variazione significativa della situazione economica dei coniugi
Ovviamente è irrilevante che che la modificazione della situazione economica sia avvenuta in meglio o in peggio.
Molti gli esempi che si possono fare, possiamo però, per maggior chiarezza, rappresentare la situazione in cui uno dei due ex coniugi percepisce un reddito che al tempo della determinazione della misura dell’assegno non percepiva;
Oppure nuovi oneri a carico dell’obbligato sono sicuramente un elemento che il giudice dovrà tenere nella debita considerazione, così come la sua età e il suo stato di salute in quanto e facilmente prevedibile che lo stesso dovrà andare incontro a spese mediche ed assistenziali.
Dunque nella revisione dell’assegno vengono tenute in considerazione non solo le attuali condizione reddituali dell’obbligato, ma anche le previsione delle prevedibili spese.
Un altra aspetto che può determinare la richiesta di “revisione dell’assegno di mantenimento” è quella di riuscire a dimostra che l’ex coniuge ha un “lavoro a nero”.
E’ bene subito precisare che non può configurarsi un arricchimento del coniuge la percezione di un reddito occasionale, servono elementi di stabilità, vale a dire che è la continuità della retribuzione a determinare una nuova condizione economica degna di considerazione.
La prova di ciò può essere desunta degli acquisti o più in generale da uno stile di vita che sia presumibilmente non allineato al reddito dichiarato.
Altra cosa è mantenere un proprio hobby, aggiustare orologi, fare dei dipinti, curare un giardino di un conoscente e magari farsi riconoscere solo l’importo delle spese utili per l’esecuzione; ciò non determina certo quella indispensabile condizione “ di continuità di reddito” che configura un lavoro non dichiarato.
L’articolo 710 del codice di procedura civile che “Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
"Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento”
Inoltre l’articolo 737 sempre del codice di procedura civile chiarisce che “I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti”
Anche l’articolo 156 del codice civile che si occupa di normare gli “ Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi” al comma 7 afferma che “ Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti” a suo tempo assunti.
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