Chi sono i creditori dell'erede

a cura di Giacomo Scortichini

I creditori dei rinuncianti all'eredità.

I soggetti legittimati ad impugnare l’eredità sono i creditori dell’erede.
L’erede che abbia a suo carico una buona quantità di debiti, potrebbe essere propenso a rinunciare all’eredità, nella consapevolezza che poi l’eredità stessa si devolverebbe ai suoi stretti familiari eludendo così di adempiere agli obblighi patrimoniali assunti con i suoi creditori.
In ragione di ciò "I creditori di colui che rinuncia ad una eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore. In questo caso la rinuncia è annullata non in favore dell’erede che ha rinunciato, ma solamente a vantaggio dei suoi creditori e per la concorrenza dei loro crediti"

Il debitore che subisca un pregiudizio da tale scelta da parte del chiamato debitore può disporre di un apposito strumento di tutela rappresentato dall'articolo 524 del codice civile; l’articolo in estrema sintesi afferma che quando da una rinuncia ad un’eredità compiuta da un debitore produce un danno verso i suoi creditori quest’ultimi possono chiedere al giudice che i beni ereditari, anche se acquisiti da altro successibile, siano loro attribuiti allo scopo di soddisfarsi sui medesimi dei propri diritti e fino alla concorrenza dei medesimi; tutto ciò indipendentemente se vi sia stata o meno frode, cioè la volontà di creare pregiudizio ai creditori.

Inoltre vi è da aggiungere che è irrilevante che il debitore rinunciante che sia in buona o cattiva fede, nel senso che voglio o non voglia ledere gli interessi dei suoi debitori, in quanto l’applicazione dell’articolo 524 del codice civile prescinde da questo tipo di considerazione, vale a dire che si applica senza indagare la condizione psicologica del rinunciante essendo sufficiente il palesarsi del pregiudizio patrimoniale recato al creditore.
E’ bene inoltre precisare che il diritto del creditore di farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro credito, si prescrive in cinque anni dalla rinuncia del legittimario.  
Dunque, in conclusione possiamo affermare che per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 codice civile  il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.
Il debitore può comunque e sempre dimostrare che, nonostante la rinuncia all’eredità, il suo patrimonio è in grado di soddisfare l'impegno assunto con il creditore.
Grazie per l'attenzione concessaci.

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