Chi paga le utenze nel comodato d'uso

a cura di Giacomo Scortichini

Le spese ordinarie sono a carico del comodatario.

Se vi apprestate a sottoscrive un contratto di comodato d’uso gratuite, è bene che siate informati circa chi dovrà sostenere i costi delle utenze.
E’ bene premettere che il “comodante”, cioè colui che cede l’immobile, e il “ comodatario”, cioè colui che riceve l’immobile a titolo gratuito, possono accordarsi tra loro al fine di determinare chi dovrà sostenere le spese delle utenze.
Resta in ogni caso il fatto che l’articolo 1808 del codice civile statuisce che in materia di “spese per l’uso della cosa” Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”.
Dunque il “comodatario”, deve sostenere le spese ordinarie, come le utenze, per l’uso della cosa e lo fa nel suo esclusivo interesse, vale a dire per servirsi della cosa stessa.
Per cui se nel contratto sono poste a carico del “comodante” le spese di erogazione domestica, quest’ultimo avrà il diritto di richiederne il rimborso al “comodatario”; nel caso siano invece poste in capo al “comodatario” non si pone alcun problemi perché è lui deve provvedere al pagamento, infine nel caso in cui , non fosse espressamente riportato in fase contrattuale saranno comunque a carico del “ comodatario”.
Sempre il codice civile, con l’articolo 1804, ci dice che il “ comodatario” non diviene proprietario del bene ma mero detentore, essendo dunque impedito ogni altro godimento se non quello dell’uso della cosa, che trova la sua ragion d’essere nella donazione dell’immobile a titolo gratuito, pertanto in quest’ambito si esplica il vantaggio e non certo anche nel pagamento delle utenze da parte del proprietario o se preferite “comodante”.
Il “comodatario” non potrà inoltre cederlo a terzi, sia in comodato d’uso o in locazione e dovrà sostenere tutte le spese derivanti dall’uso dell’immobile; con specifico riferimento a quelle ordinarie come utenze, le spese condominiali e tasse di pertinenza abitativa.
L’articolo 1341 afferma che per i contratti di fornitura, che possono essere definiti “contratti per adesione” la predisposizione delle norme del contratto, da parte del fornitore, non hanno effetti se non sono specificatamente approvate per iscritto, in quanto, come afferma la Cassazione, si può presumere una assenza di attenzione del contraente e dunque giungere ad ipotizzare un vizio della volontà del contraente.
Per cui il “comodatario” che intenda o subentrare o volturare le utenze domestica dovrà sottoscrivere tali contratti, al fine della loro piena validità.
Infine il “comodatario” che non abbia provveduto né alle volture, né al pagamento dovrà rimborsare interamente gli importi pretesi dalle compagnie al “comodante”.

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