Cessione del contratto di viaggio Art. 89 del codice del consumo

a cura di Giacomo Scortichini

Art. 89 codice consumo "Cessione Contratto di Viaggio".

L’articolo 89 del codice del consumo attribuisce al consumatore la facoltà di “ sostituire a se un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzazione o al venditore, entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e la generalità del cessionario”.
Occorre subito osservare che detto articolo si distanzia dall’articolo 1406 del codice civile in quanto svincola la cessione del contratto al consenso preventivo del ceduto facendo così venir meno la “trilateralità” tipica della cessione di contratto.
Detta deroga è giustificabile nell’ottica di tutela del consumatore che pertanto può cedere la sua posizione contrattuale inaudita altera parte ( organizzatore o venditore).
Vi è quindi da considerare che le qualità personali dei singoli viaggiatori, in questa tipologia di contratto, non sono determinanti nella precisa esecuzione dello stesso.
Ben si comprende la scelta del legislatore che intende bilanciare gli stessi interessi di chi cede ( consumatore) e quella di chi è ceduto, essendo bastevole che il nuovo contraente soddisfi le condizioni richieste dal contratto.
I requisiti da rispettare sono sia di carattere sostanziale che formale.
Per quanto riguarda i primi il cessionario deve trovarsi in posizione del tutto analoga al cedente ( non deve avere impedimenti oggettivi o soggettivi come ad esempio la mancanza di visto).
In quest’ottica appare logico l’obbligo, per il cedente, di comunicare le generalità del terzo cessionario; viceversa non appare obbligatorio motivare la ragione che hanno indotto il contraente alla cessione.

Se mancano le condizioni per la fruizione si deve concludere per l’inefficacia della cessione.

Per ciò che riguarda i requisiti formali è obbligatorio rispettare modalità e termini della cessione, la forma scritta è fondamentale al fine di far esercitare correttamente il diritto del terzo derivante dal pacchetto.
Nel caso in cui, successivamente alla cessione, si palesino nuove spese, gravanti sul venditore o l’organizzatore, l’articolo 89 rende responsabile il turista cedente nei limiti di detti aggravi.

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