Cessione con l'obbligo di mantenimento.
a cura di Giacomo Scortichini
Donazione con l'obbligo di fare.
Questo istituto prevede che un soggetto abbia un arricchimento patrimoniale da parte di terzi a fronte del quale, quale controprestazione, si obbliga ad una assistenza vita natural durante.
Dunque nella cessione con obbligo di mantenimento l’acquirente non paga un prezzo ma si obbliga ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento che si sostanziano in obblighi.
Gli obblighi a cui abbiamo appena fatto riferimento si sostanziano nel :
- Provvedere agli alimenti
- Provvedere all’acquisto di medicinali
- Provvedere all’acquisto del vestiario
- Provvedere alla assistenza della persona
- Provvedere alla pulizia della persona
- Provvedere alla pulizia della casa
- Provvedere alla presenza al fine di garantire una vita non in totale solitudine
Si tratta, da un punto di vista strettamente giuridico, di sottoscrivere un contratto in cui siano riportarti i “dare” e “fare” e la controprestazione in dotazione che regolano i rapporti tra i soggetti che contraggono.
La forma contrattuale non pone limiti restrittivi e dunque si potranno inserire nell’accordo le clausole rescissorie del contratto, oltre alla nomina di terzi che possano vigilare sugli adempimenti convenuti.
All’interno sarà opportuno inserire una “clausola risolutiva espressa”, cos’è , l’articolo 1456 “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Con la clausola in esame il legislatore dà alle parti uno strumento utile sia nel merito, in quanto la valutazione circa la gravità dell'inadempimento è preventiva e rimessa alle parti stesse, sia sul piano procedurale, atteso che, in luogo dell'intero procedimento giudiziale, il meccanismo risolutorio opera con la sola comunicazione unilaterale.
Vi è infine da evidenziare che la “cessione con obbligo di mantenimento”, non configurandosi in senso stretto in una donazione intesa come atto di liberalità, ma piuttosto come un contratto a controprestazioni, non rientra nell’asse ereditario.
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