Case di riposo nei condomini
a cura di Giacomo Scortichini
Case di riposo, serve autorizzazione dei condomini.
Nel caso che un condomino o più condomini decidano di adibire i loro appartamenti a “case di riposo”, debbono sempre rammentare che gli altri condomini possono far valere una eventuale delibera condominiale che vieta l’attività imprenditoriale effettuata all’interno degli appartamenti residenziali del condominio.
Infatti nel caso in cui la determinazione della attività in argomento rientri in tale ambito, si creano i presupposti, affinché sia lecito lo svolgimento, richiedere la autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Infatti se il regolamento di condominio pone il divieto dell’esercizio di “commerci” i giudici della Corte Suprema giungono alla conclusione che la casa di riposo, viola la volontà del regolamento condominiale, ritenendola appunto una attività di commercio e da ciò discende che la casa di riposo in condominio è vietata dal regolamento, per cui sarebbe dovuta essere stata interpellata preventivamente l’assemblea di condominio per una specifica autorizzazione.
Dunque i giudici supremi hanno ritenuto l'attività di casa di cura per anziani vietata dal regolamento.
Secondo la Cassazione la clausola del regolamento di condominio, contenente il divieto di destinare gli appartamenti, senza autorizzazione dell'assemblea, all'esercizio di attività di "commerci", è inequivocabile; per la Cassazione pertanto l'espressione "commerci" non consente in un'unità immobiliare l'attività di casa di riposo per anziani da intendersi come attività imprenditoriale vera e propria.
Anche nel caso che si volesse affermare che le residenze per anziani di norma possiedono i requisiti edilizi previsti proprio per gli alloggi destinati a civile abitazione; tuttavia si deve comunque considerare, dicono i supremi giudice, che le medesime comunità alloggio si connotano come strutture a ciclo residenziale, le quali prestano servizi socioassistenziali ed erogano prestazioni di carattere alberghiero.
In sostanza, l'oggetto principale dell'attività della casa di riposo, è quello ricettivo alberghiero ed è dunque tale elemento che dovrà ritenersi decisivo ai fini di una corretta comprensione della fattispecie e nulla rileva il fatto che gli appartamenti possano in qualche modo risultare, per loro natura residenziali, compatibili con l’attività di accoglienza, in quanto non lo è né il fine, né le motivazioni che ne sono alla base.
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