Buona fede del compratore

a cura di Giacomo Scortichini

Buona fede del compratore, non sapeva che il venditore non era il proprietario del bene.

L'articolo 1497 del Codice Civile recita testualmente: “Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto.
Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie
e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
Il suindicato dispositivo esclude l’applicazione a fronte di accadimenti previsti dall’articolo 1223 “
risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo” dove l’inadempimento assoluto attribuisce al danno la facoltà di sostituire la prestazione non eseguita, e in quello relativo dove la prestazione concordata rimane dovuta ed il risarcimento integra il danno parziale.
Inoltre viene escluso il dispositivo dell’articolo 1438 “
se il compratore subisce una evizione totale della cosa per diritti che un terzo ha fatto valere di  essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno” sempre in ragione dell’articolo 1479 del c.c.
Inoltre al compratore spetta il risarcimento dei frutti e di tutte le spese( legali e non) che il compratore dovrà restituire al reale proprietario.

Inoltre l’articolo 1482 in estrema sintesi ci dice che il compratore può sospendere il pagamento se la cosa è gravata da garanzie reali o da pignoramento, o da sequestro non dichiarati dal venditore e non noti al compratore.
In questo caso il compratore può far fissare dal giudice un termine entro il quale se la cosa, oggetto del contratto, non risulterà liberata il contratto e da considerare risoluto
.

Resta inteso che il venditore, qualora sussistesse il danno, è tenuto al suo risarcimento.

Inoltre se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali,( articolo 1489) che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Per quanto concerne la garanzia della cosa, la garanzia non è dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi, allo stesso modo la garanzia non è dovuta se i vizi della cosa erano evidenti e dunque facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. ( articolo 1491 del codice civile)

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