Azione di riduzione su immobile donato
a cura di Giacomo Scortichini
Restituzione dell'immobile donato all'acquirente terzo
Chi si appresta ad acquistare un immobile deve prima accertarsi sulla provenienza dello stesso.
Deve, prima della stipula del contratto di compravendita, assumere puntuali informazione circa il fatto se l’immobile sia il frutto di un acquisto o di una donazione.
Infatti nel caso in cui l’immobile sia stato donato, all’attuale venditore, non sono escluse azioni di riduzione e restituzione.
L’azione di riduzione e restituzione sono istituti che hanno lo scopo di tutelare gli eredi legittimi nelle loro quote ereditarie; vale a dire proteggere i congiunti più stretti, limitando la libertà di disporre interamente con il proprio testamento.
La legge prevede una “riserva” per i “legittimari”, anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal de cuius.
Mentre la quota “disponibile” è quella parte del patrimonio ereditario per cui il testatore può liberamente disporre, senza alcun vincolo.
Il codice civile stabilisce con chiarezza quali siano le quote disponibili e le quote non disponibili, cioè di quali parti un testatore possa liberamente disporre con il proprio testamento, e quali parti debbano invece essere riservate ai legittimari.
Ciò premesso è possibile che all’apertura della successione gli eredi non abbiano a disposizione la loro quota di legittima prevista dalla legge.
A questo punto gli eredi lesi possono agire al fine di rendere inefficaci le volontà testamentarie o le donazioni, che hanno creato loro il pregiudizio patrimoniale; possono agire con “Azione di Riduzione”, o, nel caso non esistano disponibilità nel patrimonio di chi, per testamento o donazione, abbia ricevuto oltre la quota disponibile, chiedendo all’attuale proprietario la “Restituzione”.
Dunque è possibile che chi abbia acquistato un bene proveniente da donazione possa vedersi chiedere la restituzione dell’immobile al fine di soddisfare la quota di legittima.
Questo alla sola condizione che la donazione non sia avvenuta da oltre 20 anni ( da precisare che nulla rileva l’acquisto per usucapione), altrimenti l’immobile resterà di proprietà dell’attuale proprietario.
Questa disposizione è stata inserita con la Legge 80 del 2005, che in mancanza di una norma transitoria, rende incerto cosa avviene per le donazioni acquistate da terzi e di provenienza donataria ante 2005
La tesi più accreditata è che i 20 anni dovranno, in questo caso, dovrebbero essere conteggiati dall’entrata in vigore del dispositivo di legge, piuttosto che dalla data effettiva della donazione.
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