Assegno unico e genitori separati

a cura di Giacomo Scortichini

Affido condiviso o esclusivo?


In linea generale si può affermare che l'assegno unico universale sia ripartito al 50% tra i genitori separati, che abbiano l'affidamento condiviso dei figli, riservandosi comunque la facoltà, previo accordo dei genitori, di decidere che l'assegno possa essere riscosso in misura pari al 100% da uno solo dei due genitori.
Questo perché l’assegno unico non è una misura rivolta ai genitori ma ai figli, sono dunque i figli che intende tutelare.
Una sentenza pubblicata del tribunale di Bari ha stabilito che, in caso di genitori separati, le prestazioni erogate dall’INPS a tutela della famiglia devono andare in favore del genitore che ha la collocazione dei figli.

Questa sentenza muove da una pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui il legislatore nella normativa in materia di assegni familiari ha inteso favorire il coniuge affidatario dei figli e sancito il diritto di quest’ultimo a percepire gli assegni familiari indipendentemente da chi sia titolare del rapporto di lavoro posto alla base dell’erogazione.
Estendendo questo principio i giudici di Bari sono giunti alla conclusione che anche l’assegno unico, che ha preso il posto degli assegni per il nucleo familiare, spetta per intero al genitore convivente con i figli.
Non appare convincente la suddetta interpretazione in quanto è evidente che l’attribuzione dell’Assegno Unico e Universale in favore dei minorenni ai genitori separati non si ispira alla convivenza ma al tipo di affidamento:
In caso di affidamento condiviso l’Assegno Unico e Universale viene erogato al 50% ciascuno ai genitori che hanno l’affidamento condiviso dei figli, pur essendo possibile che i genitori possano  concordare che il contributo venga erogato per intero solo a uno dei due.

Dunque, i genitori possono accordarsi nel senso che l’assegno spetti per intero al genitore che ha la collocazione prevalente dei figli. Ma attenzione: devono essere entrambi d’accordo! Se uno dei due non esprime il suo consenso, l’assegno viene attribuito in automatico nella misura del 50%.

In caso di affidamento esclusivo
L’assegno viene sempre erogato per intero al genitore che ha l’affidamento esclusivo.

Per fare in modo che il giudice dichiari l'affidamento esclusivo sono necessari due presupposti che vanno adeguatamente motivati nella sentenza: l'idoneità del genitore affidatario; l'inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore.

Inoltre, se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori, l’assegno viene sempre erogato a un solo genitore, a prescindere dal tipo di affidamento.

Queste sono le regole a cui attenersi, per cui nel caso che un genitore presentati la domanda chiedendo l’attribuzione al 100% in violazione di quanto disposta dalla sopra indicata normativa, il genitore escluso può presentare all’INPS istanza di revisione della domanda, evidenziando l’arbitrarietà del richiedente.
L’affidamento condiviso è un esempio molto eloquente, così come la mancanza di una pronuncia in merito.

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