Annullamento assegno divorzile se speso per il superfluo.

a cura di Giacomo Scortichini

Revoca assegno divorzile.

La Corte d’appello di Roma si espressa in tal senso, per poi vedere confermata la sua decisione anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1482 del 2023.
Per comprendere al meglio le ragioni di tale orientamento bisogna preliminarmente chiarire la natura di tale misura, vale a dire dell’assegno divorzile.
L’assegno divorzile, assegnato all’ex coniuge risponde a principi solidaristici, vale a dire che tende a riequilibrare una condizione economica alterata dagli effetti del divorzio.
L’intento di tale misura è quella di mantenere in capo ai due ex coniugi una condizione di autosufficienza, nella consapevolezza che durante il matrimonio abbiano agito, al fine della determinazione patrimoniale della famiglia, entrambi gli ex coniugi e per tale motivazioni ora, il coniuge economicamente più debole, deve comunque avere la possibilità di mantenere una esistenza dignitosa.  

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 1482 del gennaio 2023, precisa che tale misura non assolve al proprio principio ideale qualora l’ex coniuge, beneficiario dell’assegno divorzile, con tale importo sostenga delle spese che nulla hanno a che vedere con la sostenibilità di una esistenza dignitosa, economicamente autosufficiente ed autonoma.
Per cui qualora si rilevasse che l’importo relativo all’assegno divorsile fosse utilizzato per spese voluttuarie lo stesso è revocabile.
La Cassazione spiega che l’assegno divorzile viene concesso per mitigare lo squilibrio economico creatosi in ragione del divorzio, per cui l’assegnazione di tale importo risponde, prevalentemente, a tale accadimento.
E’ del tutto evidente che qualora lo stesso assegno divorzile non venga utilizzato per sanare tale squilibrio, bensì per effettuare acquisti di beni voluttuari vengono a cadere i presupposti della concessione.

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