Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

a cura di Giacomo Scortichini

Se il bene è venduto a più persone, prevale il possesso in buona fede.

L’articolo 1155 del codice civile “ Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra essa che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore
Il proprietario del bene oggetto della vendita vende a diversi soggetti il medesimo bene e la legge ci dice che colui che ne acquista il possesso in buona fede ne diventa nuovo proprietario, anche nel caso in cui il suo acquisto sia successivo ad altri.
Questo principio che si riallaccia all’articolo 1153 che enuncia
il principio del possesso vale titoloColui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto
, di uso e di pegno.
Questo esposto dall’articolo 1155 si applica limitatamente ai beni mobili non iscritti ai pubblici registri di proprietà.
Nasce per dirimere i conflitti tra i diversi acquirenti del medesimo diritto, ma anche tra acquirenti di diverso diritto; si pensi alla conflittualità tra l’acquirente della proprietà di un bene ed il soggetto a cui questa cosa è stata data in usufrutto.

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Calcola 4 più 1.