Ipoteca su fondo patrimoniale
a cura di Giacomo Scortichini

Diritti reali di garanzia su fondo patrimoniale
L’articolo 170 del codice civile Afferma che “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"
Innanzi tutto è bene comprendere cosa sia esattamente un “ fondo patrimoniale”.
Il fondo patrimoniale è un vincolo di destinazione di cui entra a far parte quel complesso di beni e diritti destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Alla costituzione dei diritti in fondo patrimoniale consegue un vincolo reale di indisponibilità sugli stessi. Questi entrano quindi a far parte di un patrimonio separato. Possono essere oggetto di fondo patrimoniale tanto i beni immobili quanto i beni mobili iscritti nei pubblici registri ed i titoli di credito”.
Pertanto Il creditore non potrà attivare l’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale nell’ipotesi in cui gli sia noto che i debiti sono generati da esigenze estranee ai bisogni della famiglia.
Di contro l’ipoteca è dunque consentita sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale qualora l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della stessa.
Bisogna precisare che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’articolo 170 del codice civile, sopra già indicato, grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
In ogni caso esistono dei limiti alla impossibilità di accedere alle misure dell’esecuzione:
La “ Revocatoria Ordinaria” consiste nella richiesta di dichiarare inefficace il fondo patrimoniale nel caso in cui il debitore fosse a conoscenza che la costituzione del fondo patrimoniale poteva generare un patimento patrimoniale al creditore.
Inoltre la" Revocatoria Fallimentare” prevede che gli atti del fallito, a titolo gratuito, compiuti dal fallito, e dichiarato tale, nel biennio anteriore al fallimento siano privi di effetto nei confronti dei creditori.
Infine l’articolo 2929-bis del codice civile statuisce che il creditore che abbia da ciò subito un pregiudizio possa, ove il credito sia sorto prima dell’atto costitutivo del vincolo e sia munito di titolo esecutivo, ancorché privo di sentenza dichiarativa di inefficacia, procedere a esecuzione forzata ove trascriva il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.
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