Il minore dodicenne ascoltato per decidere del suo futuro

a cura di Giacomo Scortichini

Il minore ascoltato dal giudice a pena di nullità.

L’articolo 337 del codice civile dispone circa i provvedimenti da assumere nei confronti dei minori al verificarsi di una separazione, o comunque una alterazione di quella che un tempo era la comune abitazione dell’intero nucleo familiare.
La Cassazione, già con la sentenza n. 1474 del 2021 e con la più attuale sentenza n. 7262 del 2022, ribadisce che l’assunzione di provvedimenti che riguardano i figli devono al meglio interpretare le loro volontà e le loro esigenze.
Il Giudice deve valutare quelle che possono essere le migliori condizioni per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
A tale proposito oltre alla oggettività della situazione familiare è importante poter ascoltare e congiuntamente informare anche il figlio minore di 12 anni.
La condizione essenziale è che il giovane mostri una capacità di discernimento al fine di rappresentare la sua volontà.
Questo diritto appare come elemento fondamentale al fine di poter meglio interpretare quali possano essere i provvedimenti da assumere.
Nel caso in cui il Giudice assuma provvedimenti senza aver ascoltato l’infra-dodicenne, può darne motivazione in merito all’inopportunità, altrimenti è prevista la nullità del provvedimento assunto.
Spesso gli interessi della prole non coincidono con gli interessi genitoriali, pertanto l’ascolto del minore può risultare un elemento chiarificatore circa l’assunzione di provvedimenti che non siano la volontà del genitore o una loro mediazione, ma quanto di meglio, ai fini educati ed affettivi, il minore possa attendersi.
Grazie per l’attenzione concessaci.

 

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