Il fermo amministrativo
a cura di Giacomo Scortichini

Che cos'è il Fermo Amministrativo?
Dobbiamo, in via prioritaria, stabilire la natura giuridica del fermo amministrativo.
Cominciando nel definire se ci stiamo riferendo ad atti dell'esecuzione, o se, al contrario, si ritiene che tali atti non abbiano natura esecutiva.
Le Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta con la sentenza n. 2053 del 2006 con la quale ha puntualizzato che il “fermo amministrativo” non è atto dell'esecuzione in senso stretto.
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 11087 del 2010, assistiamo ad un totale cambio di indirizzo perché la Corte in questa occasione stabilisce che il fermo amministrativo è un vero e proprio atto dell'esecuzione. Sino a giungere alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 15354 del 22 luglio 2015 con la quale statuisce che la natura giuridica del fermo amministrativo non è quella di un atto esecutivo, bensì quella afflittiva; nel senso che il suo scopo è quello di indurre il debitore ad onorare gli impegni assunti, privandolo dell'utilizzo del mezzo. Il “fermo amministrativo” è dunque un atto con il quale le amministrazioni cercano di recuperare forzosamente le somme dovute. Chiaramente il discorso è riferibile sia a tributi non versati, a semplici contravvenzioni nonché a qualsivoglia altro tributo non onorato dal soggetto afflitto dal fermo. Stiamo dunque delineando una forma di riscossione coattiva, applicabile a beni mobili registrati di qualunque tipo essi siano.
Allo stesso tempo il fermo amministrativo è una sanzione accessoria disposta in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada.
Dunque il fermo amministrativo può discendere sia dal mancato pagamento di tasse o tributi, o, in quanto sanzione accessoria, per una o più violazioni del codice della strada. Nasce con il D.P.R. 602 del 1973 “riscossione coattiva”, ed è congiuntamente normato dal codice della strada con l’articolo 214 e seguenti. Abbiamo già fatto riferimento alla questione inerente la natura dell’atto, a cui ovviamente consegue la definizione dell’organo competente presso il quale opporre l’atto restrittivo.
La Cassazione nel 2006 aveva individuato nel giudice ordinario, l’organo competente per dirimere le controversie inerenti questa tipologia di sanzione. La legge di conversione 248 del 2006, ha invece attribuito la competenza al giudice tributario, aprendo alla sentenza della Cassazione che ha successivamente puntualizzato che la competenza si configura sulla base della natura del debito; nella sostanza la Cassazione ha inteso porre un discrimine tra i debiti di natura tributaria, di competenza del giudice tributario e quelli di altra natura “civilistica”, di competenza del giudice ordinario.
Pertanto il fermo amministrativo agisce in quanto sanzione accessoria per le violazioni del codice della strada, e come strumento per facilitare la riscossione coattiva nel mancato pagamento di tributi.
Il punto che unisce le due fattispecie sono gli effetti, vale a dire il mutamento dello status giuridico del bene mobile registrato oggetto del provvedimento.
Infatti il bene sottoposto a fermo amministrativo non risulta più essere autorizzato alla circolazione e non può essere radiato dal PRA, né demolito, o esportato. Detto provvedimento genere una sorta di stallo giuridico del bene. Questo però non sta a significare che la natura giuridica del fermo amministrativo per violazione del codice della strada ed il fermo amministrativo per riscossione coattiva sia la medesima. La natura giuridica di sanzione accessoria , ex articolo 214 codice della strada, ha diversa natura rispetto al fermo amministrativo per riscossione coattiva, che opera con effetti conservativi della garanzia patrimoniale.
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